Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19709 - pubb. 11/01/2018

Difetto di legittimazione dei creditori a proseguire o proporre azioni conservative sul patrimonio del debitore fallito

Cassazione civile, sez. III, 19 Agosto 2003, n. 12114. Est. Malzone.


Fallimento - Effetti per i creditori - Difetto di legittimazione dei creditori a proseguire o proporre azioni conservative sul patrimonio del debitore fallito



Il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli art. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito. (massima ufficiale)


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