Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19722 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007. .


Istituto di credito sottoposto ad amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità degli organi sociali promossa dal commissario liquidatore - Verifica della capacità processuale da parte del giudice del merito - Provvedimento motivato di autorizzazione rilasciato dalla Banca d'Italia - Sufficienza - Sindacabilità del merito dell'autorizzazione - Inammissibilità



In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria a norma dell'art. 70 d.lgs. n. 385 del 1993, ai fini dell'accertamento della capacità processuale del commissario straordinario all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali, il giudice del merito deve verificare che la Banca d'Italia lo abbia preventivamente autorizzato nelle forme richieste dalla legge e che tale autorizzazione non sia priva di motivazione, dovendo in caso contrario disapplicare l'atto; non può, peraltro, sindacare il merito dell'atto medesimo, né valutare se la motivazione contenuta nel provvedimento autorizzatorio sia congrua, sufficiente, logica e non contraddittoria e tanto meno se siano condivisibili le ragioni di opportunità che la sostengono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)