Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19734 - pubb. 23/05/2018

Garanzia omnibus (lettera di patronage) e ammissione del credito anche in assenza di prova del rapporto fondamentale

Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2017, n. 26924. Est. Loredana Nazzicone.


Fallimento - Accertamento del passivo - Riconoscimento della debitrice principale - Art. 1988 c.c. - Lettera di "patronage" - Previsione di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. - Sufficienza



In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere ammesso il credito oggetto di riconoscimento da parte della società debitrice principale, anche in assenza di prova del rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto comportante una relevatio ab onere probandi, per di più se assistito da una cd. lettera di "patronage" recante data certa atteso che, in virtù dell'art. 1938 c.c., come modificato dalla l. n. 154 del 1992, (con disposizione estensibile anche alle obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.), le garanzie omnibus sono valide purché sia indicato l'importo massimo garantito senza quindi che occorra il riferimento specifico al credito azionato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

RILEVATO

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 luglio 2016, il quale ha parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo del fallimento (*) s.p.a., ammettendo l'ulteriore credito di Euro 316.959,39;

- che non svolge difese l'intimata;

- che e' stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

 

CONSIDERATO

- che il primo motivo - il quale deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1264 e 2404 c.c., oltre al vizio di motivazione, con riguardo alla esclusione del credito di Euro 270.000,00 - e' inammissibile;

- che, invero, il tribunale ha accertato l'inesistenza di data certa del contratto di anticipazione su fatture, nonche' la produzione in giudizio di mere fotocopie dei contratti di cessione degli anticipi (la cui conformita' all'originale e' stata espressamente contestata dal fallimento), affermando, inoltre, essere questi privi di data certa, in quanto il timbro postale e' apposto su di una sola pagina;

- che, in tal modo, il tribunale ha reso una duplice ratio decidendi, laddove parte ricorrente censura unicamente quella relativa alla data certa, ma trascura del tutto la ratio concernente l'inefficacia dei documenti ex art. 2719 c.c., pur enunciata dalla decisione impugnata;

- che costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su piu' ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilita', per difetto d'interesse, del gravame proposto avverso le altre; e' di tutta evidenza, infatti, che l'eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l'impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass., ord. 18 aprile 2017, n. 9752; 16 aprile 2014, n. 8847; 11 febbraio 2011, n. 3386; 20 novembre 2009, n. 24540; 5 giugno 2007, n. 13070);

- che la censura per vizio di motivazione e' parimenti inammissibile (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

- che il secondo motivo - il quale deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1933, 1938, 1988 e 2697 c.c., con riguardo alla esclusione del credito di Euro 710.000,00 - e' invece manifestamente fondato;

- che, al riguardo, il tribunale ha accertato l'esistenza della data certa, della garanzia a prima richiesta e dell'importo massimo garantito nella lettera di patronage, nonche' il riconoscimento del debito da parte della societa' debitrice principale: ma, nel contempo, ha negato l'ammissione del credito, in quanto non risulterebbe, nella prima, il "riferimento specifico al credito azionato" e, nel secondo, "come il credito si sia formato";

- che, tuttavia, tali conclusioni violano, l'una, l'art. 1938 c.c., norma che ammette le garanzie omnibus purche' sia ivi previsto l'importo massimo garantito, con disposizione estensibile alle lettere di patronage, quali obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c. (cfr., per l'estensione della necessaria indicazione dell'importo massimo, Cass. 26 gennaio 2010, n. 1520); e, l'altra, il meccanismo legale dell'art. 1988 c.c., secondo cui il riconoscimento di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa e' dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. 31 marzo 2010, n. 7787, fra le tante);

- che, dunque, in accoglimento del motivo il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio innanzi al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita'.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita'.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2017.