Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19736 - pubb. 23/05/2018

Opposizione ad esecuzione esattoriale: giurisdizione del giudice ordinario e di quello tributario

Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2018, n. 9833. Est. Tatangelo.


Espropriazione forzata - Credito tributario - Opposizione agli atti esecutivi - Vizi deducibili - Distinzione



In base ai principi di diritto desumibili dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, nella procedura di riscossione esattoriale, l'opposizione agli atti esecutivi si propone nelle forme ordinarie (e quindi davanti al giudice ordinario, secondo le modalità previste dagli artt. 617 c.p.c. e segg.) sia per i vizi degli atti del processo di esecuzione forzata non relativi alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, sia, in generale, per qualsiasi vizio, in caso di crediti non tributari.

Per quanto riguarda, invece, i crediti tributari, e con riferimento al vizio del pignoramento derivante dalla mancata notificazione degli atti pre-esecutivi, deve escludersi la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie a favore della giurisdizione tributaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

S.E. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel corso di un procedimento esecutivo nel quale l'agente della riscossione Equitalia Polis S.p.A. (poi divenuta Equitalia Sud S.p.A.) aveva pignorato in suo danno crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'INPS, denunciando la nullità dell'atto di pignoramento.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

Ricorre l' S., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.

L'intimato INPS ha depositato copia del ricorso con in calce procura speciale in favore di cinque legali.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all'art. 132 c.p.c.".

Con il secondo motivo (condizionato al mancato accoglimento del primo motivo) si denunzia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis ed all'art. 112 c.p.c., art. 543 c.p.c., art. 492 c.p.c. e art. 156 c.p.c.".

I primi due motivi (con i quali è censurata la decisione sul terzo e quarto motivo dell'opposizione originariamente proposta) sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Nella sentenza impugnata risulta chiaramente espressa la motivazione a base della decisione di rigetto del terzo e del quarto motivo dell'opposizione, e tale motivazione non solo non è affatto apparente, ma è congrua e pienamente conforme a diritto.

Il Tribunale ha in primo luogo accertato, in fatto, che l'atto di pignoramento reca sia la sottoscrizione che il nominativo dell'ufficiale della riscossione (anche se nello sviluppo del periodo risulta omessa una parola, si comprende agevolmente e inequivocabilmente il senso dell'affermazione).

Ha poi aggiunto che non ha alcun rilievo l'eventuale mancanza dei suddetti elementi nella pagina 3 della copia dell'atto di pignoramento ricevuta dal debitore, in quanto essi sono comunque presenti nel documento ed è chiaramente ricavabile la loro riferibilità al complesso dell'atto stesso.

Ha richiamato infine, a sostegno di tale ultima argomentazione, un precedente di questa Corte (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 24541 del 18/11/2014, Rv. 633371-01), in cui è affermato il principio per cui l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, comma 1 bis, inserito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 141, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purchè rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore. E tale principio - diversamente da quanto afferma il ricorrente - è valido non solo nel caso in cui il dipendente non sia abilitato alle funzioni di ufficiale della riscossione, ma anche laddove disponga di tale abilitazione. La riformulazione della disposizione in esame ha infatti sostanzialmente esteso, quanto meno all'atto di pignoramento presso terzi, i principi da tempo affermati da questa Corte in tema di atti amministrativi della riscossione anteriori all'inizio dell'esecuzione, in relazione ai quali è consolidato il principio per cui non è necessariamente richiesta la sottoscrizione del funzionario competente, essendo sufficiente l'inequivoca riferibilità dell'atto all'agente della riscossione che procede (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13461 del 27/07/2012, Rv. 623507-01; Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010, Rv. 611887-01; Sez. 5, Sentenza n. 4757 del 27/02/2009, Rv. 606746-01), ferma restando, ovviamente, la necessità di sottoscrizione del pubblico ufficiale in calce alla relazione di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi ed alla contestuale ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.

D'altra parte, dalla stessa copia dell'atto di pignoramento prodotta dal ricorrente (atto in parte trascritto anche nel ricorso) emerge che in esso sono presenti sia l'indicazione a stampa dell'agente della riscossione (Equitalia Polis S.p.A.), sia l'indicazione del funzionario delegato che ha redatto l'atto (S.G.), sia la sottoscrizione dell'ufficiale della riscossione che ha provveduto alla sua notificazione, con la contestuale ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.

2. Con il terzo motivo si denunzia "Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all'art. 112 c.p.c.; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 72-bis e 73, art. 543 c.p.c., u.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26".

Il motivo è infondato.

L'ufficiale della riscossione è certamente legittimato a procedere alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi proveniente dall'agente della riscossione, in quanto esso svolge, nell'esecuzione esattoriale, tutte le funzioni di regola attribuite nell'esecuzione ordinaria agli ufficiali giudiziari (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, comma 3), tra le quali certamente rientra quella della notifica dell'atto di pignoramento (cfr., del resto, per l'implicita affermazione di tale legittimazione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26519 del 09/11/2017, Rv. 646465-01).

In ogni caso, se anche la notifica in questione avesse potuto ritenersi irregolare, si tratterebbe pur sempre di una notificazione proveniente da un pubblico ufficiale cui la legge attribuisce specifiche competenze nel settore dell'esecuzione esattoriale e delle relative notificazioni (cfr. anche del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 50, comma 2), e quindi certamente l'eventuale vizio sarebbe configurabile, diversamente da quanto assume il ricorrente, in termini di mera nullità, e come tale sarebbe senz'altro sanabile per raggiungimento dello scopo.

Ciò è sufficiente per confermare la decisione impugnata, nella parte in cui fonda il rigetto del quinto motivo dell'originaria opposizione del ricorrente (cui si riferisce il motivo di ricorso in esame) sull'avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione dell'atto di pignoramento eseguita dall'ufficiale della riscossione, con conseguente irrilevanza di ogni questione in relazione all'altra autonoma ratio decidendi (fondata sulla legittimità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo di lettera raccomandata spedita direttamente dall'agente della riscossione, argomento che effettivamente non sembra coerente con il motivo di opposizione avanzato).

3. Con il quarto motivo si denunzia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, art. 543 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 156 c.p.c.".

Il motivo è fondato, nei limiti che si esporranno.

Con il sesto ed il settimo motivo dell'opposizione, il ricorrente aveva in primo luogo dedotto la mancata notifica degli "atti asseritamente esecutivi, come meglio specificati in narrativa, posti a fondamento del pignoramento", affermando che "più precisamente, giammai l'istante risulta aver ricevuto prodromicamente in notifica i summenzionati (e generici) atti nelle circostanze di tempo indicate alla predetta pag. 1 dell'opposto atto" (nel pignoramento sono indicati effettivamente una serie di "atti esecutivi" prodromici all'esecuzione, che sarebbero stati notificati tra luglio ed ottobre 2009, individuati con la numerazione che contraddistingue gli estratti del ruolo, ma senza che sia specificato se si trattava di cartelle di pagamento o dei successivi avvisi di intimazione di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2).

Aveva inoltre contestato la regolarità formale dello stesso atto di pignoramento, per la insufficiente specificazione dei crediti con esso fatti valere, nonchè degli atti sui quali lo stesso era fondato.

Con l'ottavo ed il nono motivo dell'opposizione aveva infine chiesto il risarcimento dei danni e la condanna dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: questi ultimi motivi sono stati rigettati in conseguenza del rigetto di tutti gli altri.

E' opportuno premettere che non possono assumere rilievo in questa sede le eventuali contestazioni del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata in relazione al quantum complessivo dei crediti azionati, e segnatamente in relazione a determinate voci dell'importo complessivamente reclamato. Il tribunale, interpretando l'atto introduttivo, ha infatti espressamente ritenuto che non fosse stata sollevata alcuna concreta contestazione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma solo contestazioni inerenti la regolarità formale dell'atto di pignoramento; e sul punto il ricorso non contiene alcuna censura.

In relazione al sesto ed al settimo motivo dell'originaria opposizione, qualificabili per quanto appena osservato esclusivamente in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., va poi operata una distinzione.

Sulla questione della nullità dell'atto di pignoramento derivante dalla pretesa omessa notificazione degli atti prodromici all'esecuzione (cartelle di pagamento e/o avvisi di intimazione), in caso di crediti tributari, infatti, è di recente intervenuta una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Rv. 644556-01), che ha affermato il principio di diritto per cui "in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario".

Per quanto riguarda invece la nullità del pignoramento per vizi di forma suoi propri, i principi di diritto sanciti da tale pronuncia non vengono in rilievo, così come, in generale, per l'opposizione agli atti esecutivi relativa ai crediti non tributari. Orbene, il tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione in esame, senza distinguere tra crediti tributari e crediti non tributari, e senza distinguere tra le contestazioni aventi ad oggetto l'omessa (o irregolare) notificazione degli atti preesecutivi e le contestazioni attinenti alla regolarità formale dell'atto di pignoramento.

Così facendo, si è però certamente discostato dai principi di diritto desumibili dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, i quali sanciscono che, nella procedura di riscossione esattoriale, l'opposizione agli atti esecutivi si propone nelle forme ordinarie (e quindi davanti al giudice ordinario, secondo le modalità previste dagli artt. 617 c.p.c. e segg.) sia per i vizi degli atti del processo di esecuzione forzata non relativi alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, sia, in generale, per qualsiasi vizio, in caso di crediti non tributari.

Per quanto riguarda i crediti non tributari e per quanto riguarda i vizi propri dell'atto di pignoramento, l'opposizione agli atti esecutivi era dunque certamente ammissibile nelle forme ordinarie, e avrebbe dovuto essere esaminata nel merito, non potendo operare l'esclusione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1972, art. 57.

Per quanto riguarda i crediti tributari, e con esclusivo riguardo al dedotto vizio del pignoramento derivante dalla mancata notificazione degli atti preesecutivi, invece, era effettivamente da escludere la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie.

In base alla richiamata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, anche il suddetto vizio deve ritenersi deducibile dal contribuente, ma lo è esclusivamente davanti al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19. Non si tratta dunque di improponibilità assoluta della domanda.

Il giudice del merito, anche per tale profilo dell'opposizione (e fermo restando che non avrebbe potuto emettere una decisione di merito), avrebbe dovuto stabilire se sussistevano i presupposti per una dichiarazione di difetto di giurisdizione (che consentirebbe la riproposizione del processo davanti al giudice dotato di giurisdizione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 11, comma 2, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda), in luogo di una dichiarazione di assoluta inammissibilità dell'opposizione (che potrebbe impedire all'opponente di fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata in relazione al motivo di ricorso accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, perchè provveda a definire nel merito le questioni poste con il sesto ed il settimo motivo dell'opposizione in relazione ai crediti non tributari e comunque (per tutti i crediti) quelle aventi ad oggetto i vizi propri dell'atto di pignoramento, mentre, in relazione ai crediti tributari e con riguardo al solo motivo di opposizione attinente al vizio del pignoramento per mancata notifica degli atti preesecutivi, valuti se sussistono i presupposti per una dichiarazione di difetto di giurisdizione in luogo di quella di radicale inammissibilità dell'opposizione.

All'esito di tali valutazioni dovranno poi essere nuovamente presi in considerazione anche l'ottavo ed il nono motivo dell'opposizione originaria, in relazione ai quali dunque ogni censura avanzata in questa sede deve ritenersi assorbita.

4. I primi tre motivi del ricorso sono rigettati; è accolto il quarto, nei limiti indicati in motivazione, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte:

rigetta i primi tre motivi del ricorso; accoglie il quarto, per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018.