Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19783 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 1995, n. 520. Est. Baldassarre.


Sequestro conservativo - Inclusione - Conseguenza - Caducazione del sequestro per effetto della dichiarazione di fallimento - Giudizio di convalida - Improcedibilità



Il divieto, posto dall'art. 51 legge fallimentare di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo. Pertanto, la caducazione del sequestro conservativo per effetto della dichiarazione del fallimento fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di convalida, che non può pertanto essere proseguito dal creditore nemmeno al fine di utilizzare la pronuncia nei confronti del fallito allorché sarà ritornato "in bonis". (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
" Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere
" Giovanni OLLA "
" Ugo VITRONE "
" M. Gabriella LUCCIOLI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI in persona dell'Amministratore Delegato p.t., elett.te dom.ta in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16 presso l'Avv. Giuseppe Consolo che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

S.A.S. IBEWA INDUSTRIEBEDARF WALSUM E CO.KG. in persona dell'Amministratore Unico p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Boezio n. 45 preso l'Avv. Francesco Siesto che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Egmont Meissner giusta procura speciale per Notaio Hanisch Ernest Etzel di Duisbuig del 25.9.91.

Controricorrente

Avverso la sentenza 422-91 della Corte d'Appello di Roma dep. il 7.2.91.
Il Cons. Dott. Baldassarre svolge la relazione.
Il P.M. Dott. Lupi conclude per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22 dicembre 1984 la Firs Italiana Assicurazioni s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Roma la S.a.s. Ibewa Industribedarf Walsum e CO. KG. per sentir dichiarare l'inoperatività e l'inefficacia della polizza di assicurazione cauzionale n. 632046-2 del 30 ottobre 1981, fino alla concorrenza di lire 1.185.000.000, contratta dalla s.p.a. Metallurgica Marchioni, al fine di ottenere lo svincolo dei beni oggetto di un sequestro conservativo autorizzato ed eseguito ad istanza della Ibewa e in danno della Marchioni.
L'attrice assumeva che il giudizio di convalida del sequestro, pendente innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, era stato interrotto in conseguenza della dichiarazione del fallimento della s.p.a. Marchioni e che l'interruzione del processo aveva fatto venir meno la garanzia assicurativa, connessa alla suddetta procedura cautelare.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza 26 maggio - 11 luglio 1989, dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Ibewa, rigettava la domanda e compensava le spese.
La sentenza, impugnata in appello dalla istante, ha trovato conferma in quella del presente ricorso, di cui in epigrafe. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto che, sul piano sostanziale, la Firs, stipulando il contratto, "di natura chiaramente ed esclusivamente fideiussoria", avesse inteso garantire, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, non il sequestro, ma l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale, società Marchioni, assumendo un impegno non ancora adempiuto che, sul piano processuale, non rilevasse la sopravvenuta incapacità di uno dei soggetti del rapporto negoziale, anche in considerazione della possibile evoluzione del giudizio, suscettibile, tra l'altro, di riassunzione.
La Firs Italiana affida il ricorso a due motivi, ai quali resiste con controricorso la Ibewa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi che, stante la connessione, vanno insieme riassunti, la società, ricorrente addebita alla Corte d'appello:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1342, 1362 e segg. cod. civ., nonché omessa. insufficiente e-o contraddittoria motivazione, per avere omesso di ricercare l'effettiva volontà manifestata nella polizza dalle parti, le quali avevano inteso garantire il sequestro (antecedente logico e cronologico della stipula), al fine di ottenerne la revoca, non già il debito; per avere omesso di valutare le clausole della polizza e, in specie, le condizioni particolari, che collegano l'operatività della garanzia alla sentenza che disponesse specificamente sui modi e termini di escussione della cauzione e non soltanto ad una generica sentenza di condanna del debitore.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 684 cod. proc. civ. e 51 l. fall., nonché omessa ed insufficiente motivazione, per non avere tratto dalla mancata definizione del giudizio di convalida le necessarie conseguenze, ossia la caducazione della misura cautelare e, quindi, l'inefficacia e l'inoperatività della polizza fideiussoria, posto che la dichiarazione di fallimento della società Metallurgica Marchioni ha fatto venir meno l'oggetto del giudizio di convalida e la possibilità per la creditrice Ibewa di conseguire una pronuncia contenente i provvedimenti definitivi, ai quali è subordinata l'efficacia della polizza cauzionale; che, d'altra parte, una diversa soluzione trasformerebbe la cauzione prestata in sostituzione del sequestro in un normale fideiussione e consentirebbe all'Ibewa di agire verso il fideiussore al di fuori dei limiti e della situazione processuale previsti del contratto. Il ricorso deve essere respinto, anche se la motivazione offerta dalla Corte d'appello non merita adesione nella sua interezza e va in parte corretta, senza per altro alterare la esatta decisione. Essendo pacifico che, in pendenza del giudizio di convalida del sequestro conservativo, è stato dichiarato il fallimento della debitrice società Marchioni, deve escludersi che possa, come si legge in sentenza, "evolversi l'attuale situazione processuale: ove del caso, con la riassunzione del giudizio interrotto od anche attraverso altre possibili soluzioni".
Al contrario il divieto, posto dall'art. 51 legge fallimentare, di iniziare e proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo; e la caducazione del sequestro per effetto della dichiarazione dell'insolvenza fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di convalida, che non può, per tanto, essere proseguito dal creditore nemmeno al fine di utilizzarne la pronuncia nei confronti del fallito allorché sarà tornato "in bonis" (conf. sent. nn. 2346-92, 3518-83, 243-66).
La fatta precisazione non incide, per altro, sull'apprezzamento espresso in sentenza circa la natura e la portata obbligatoria della polizza in questione.
Al riguardo risulta determinante la specifica qualificazione data dal Giudice del merito alla pattuizione, definita "contratto fideiussorio", senza che nulla abbia in contrario dedotto la ricorrente.
Invero, è oggetto essenziale del contratto di fideiussione l'obbligazione del fideiussore di garantire l'adempimento dell'altrui obbligazione, e la sua funzione consiste in una più ampia tutela del creditore, mediante estensione della garanzia, nei limiti segnati dalla legge (art. 1941 cod. civ.) e dalla volontà dei contraenti, al patrimonio del nuovo obbligato (fideiussore) alla medesima prestazione (di norma e nella specie) pecuniaria.
D'altra parte la norma dell'art. 684 cod. proc. civ. (della quale la ricorrente denuncia la violazione), nel prevedere la revoca del sequestro in conseguenza della prestazione di idonea cauzione e nel commisurare quest'ultima all'ammontare del credito e delle spese (anche se in ragione delle cose sequestrate), realizza pur sempre - mediante il trasferimento del vincolo dai beni asserviti alla cauzione - la funzione primaria di garantire l'adempimento del credito azionato.
In tale prospettiva va inquadrato il giudizio formulato dalla Corte d'appello, secondo cui "la Firs, nello stipulare il contratto in esame (di natura chiaramente ed esclusivamente fideiussoria), ha inteso garantire l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale, società Marchioni"; e non soltanto offrire, nell'ambito della procedura di sequestro conservativo, una speciale garanzia limitata all'adempimento degli obblighi risultanti dalla decisione del giudizio di convalida del sequestro (oltre che, stante il tassativo disposto dell'art. 680, comma secondo, cod. proc. civ., della causa di merito) e insieme al sequestro caducata. Si tratta di giudizio che, implicando l'interpretazione dell'atto negoziale intervenuto tra il debitore principale ed il fideiussore, rientra nella esclusiva competenza del giudice del merito e non è censurabile in questa sede di legittimità se non per violazione delle norma di ermeneusi contrattuale e vizio di motivazione. Nella specie, la Corte territoriale, anche attraverso il richiamo delle argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ricercato la volontà delle parti contraenti (artt. 1362 cod. civ.), valutando il contratto fideiussorio nel suo complesso, oltre che nelle singole clausole (art. 1363) ed ha espresso corrette, anche se concise, ragioni del proprio convincimento.
Consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, a norma dell'art. 92 cod. proc. civ..

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso il 17 giugno 1994.