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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19785 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 1994, n. 7993. Est. Vignale.

Fallimento - Azioni esecutive individuali in relazione a crediti prededucibili - Esperibilità - Esclusione


Dopo la dichiarazione di fallimento il creditore non può in nessun caso esercitare azioni esecutive individuali, ancorché si tratti di crediti da collocarsi in prededuzione , ma può solo chiedere l'ammissione al passivo, per partecipare alla distribuzione secondo il piano disposto dal giudice delegato (artt. 51 e 93 legge fall.). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco E. ROSSI Presidente
" M. Rosario VIGNALE Rel. Consigliere
" Vincenzo PROTO "
" Luigi ROVELLI "
" Ugo VITRONE "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FALLIMENTO GIOVANNI AMATO, in persona del curatore fallimentare Angela Maria Schirò, elettivamente domiciliato in Roma Via Sabotino 46 c-o l'avv. Romano Granozio rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Barbiera giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

MAZZARA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Michelangelo 9 c-o l'avv. Enzo Morrico, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Cascio Ingurgio giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza 252-91 della Corte di Appello di Palermo dep. il 22.04.1991.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.04.1994 dal Cons. Rel. Dr. Vignale.
Udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Lo Cascio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo condannò la curatela del fallimento di Giovanni Amato al pagamento di una somma per canoni di locazione di un immobile di proprietà di Maria Mazzara, relativi al periodo dalla dichiarazione di fallimento al rilascio dell'immobile stesso da parte della curatela. Sulla base di questo titolo esecutivo, la Mazzara intimò al curatore un precetto di pagamento e procedette poi al pignoramento, presso la B.N.L., delle somme depositate dalla curatela su un libretto di risparmio intestato alla curatela e portante l'attivo della liquidazione fallimentare.
La curatela con atto del 4 dicembre 1987, propose opposizione all'esecuzione innanzi al Pretore di Palermo, opposizione riassunta, poi, innanzi al Tribunale competente per valore, il 24 marzo 1988. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'azione esecutiva individuale, in quanto incompatibile con l'art. 111 della legge fallimentare, convalidando il sequestro giudiziario del libretto bancario, concesso ad istanza della curatela.
Invece la Corte d'Appello, con sentenza dell'8 marzo - 22 aprile 1991, rilevò che il credito della Mazzara era tra quelli da pagare in prededuzione e che l'opposizione proposta dal curatore era improseguibile, dopo che con ordinanza pretorile del 22 marzo 1988 le somme pignorate erano state assegnate alla creditrice ed il procedimento esecutivo si era chiuso. Osservò, quindi, che l'azione esecutiva individuale non era preclusa dal disposto dell'art. 111 legge fall., essendo i creditori di massa tutelarti dalle normali garanzie giurisdizionali, ivi compresa l'azione esecutiva individuale.
Contro tale sentenza, la curatela del fallimento Amato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Resiste la Mazzara con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, basata dalla Mazzara sulla circostanza, già evidenziata nel corso del giudizio di merito, che il giudice delegato, malgrado il diverso parere manifestato dal curatore, aveva autorizzato il curatore stesso a coltivare l'opposizione all'esecuzione. La controricorrente ravvisa, in ciò, una carenza di jus postulandi del soggetto che aveva promosso l'opposizione, in quanto, nella specie, a suo giudizio, questi non era stato - come previsto dalla legge - il curatore fallimentare, ma il giudice delegato al fallimento. L'eccezione è infondata. È ben vero che gli artt. 25 e 31 legge fall. adoperano il termine di "autorizzazione" per definire il
provvedimento col quale il giudice delegato incarica il curatore a stare in giudizio (promuovendo azioni o resistendo a quelle promosse da altri); con tale termine, tuttavia, il legislatore non ha inteso affatto rimettere al solo curatore la valutazione della opportunità di promuovere o di resistere al giudizio e di assegnare al giudice solo il compito notarile di rimuovere l'ostacolo all'azione, ma ha piuttosto voluto che fosse proprio il giudice (e non il curatore) a decidere sul punto, indipendentemente dal parere del curatore, che pure resta il solo soggetto cui spetta stare in giudizio. Conseguentemente, devono ritenersi errate sia la tesi che l'opinione espressa dal curatore vincoli il giudice delegato, sia l'affermazione che, in caso di autorizzazione a promuovere un giudizio pronunciata dal giudice contro l'opinione del curatore, l'azione giudiziaria possa ritenersi espressione diretta di un soggetto privo di jus postulandi, qual è il giudice delegato.
Con il primo motivo di ricorso, la curatela censura la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha dichiarato improseguibile l'opposizione all'esecuzione, per effetto della pronuncia pretorile di assegnazione delle somme pignorate. Osserva che tale provvedimento non preclude l'accertamento circa la legittimità dell'azione esecutiva.
La censura è fondata. È certo che l'opposizione all'esecuzione fu, nella specie, promossa con ricorso del 4 dicembre 1987 e l'ordinanza pretorile di assegnazione del credito fu pronunciata il 22 marzo 1988. Orbene, nell'espropriazione presso terzi di cui agli artt. 513 e segg. cod. proc. civ., ai fini della proponibilità della domanda di opposizione di cui al successivo art. 615, la circostanza che il procedimento esecutivo sia stato chiuso attraverso l'assegnazione del credito, è del tutto irrilevante se l'opposizione è precedente a questo provvedimento, giacché una questione di proponibilità può porsi solo allorché l'opposizione venga proposta dopo che l'assegnazione del credito sia stata disposta (Cass. n. 6262-1988).
Con il secondo motivo, la curatela fallimentare denuncia che il giudice del merito ha violato la normativa fissata dalla legge fallimentare, dichiarando ammissibile l'azione esecutiva individuale a danno delle ragioni degli altri creditori di massa. Anche tale censura è fondata, essendo del tutto pacifico che, ancorché si tratti di crediti da collocarsi in prededuzione, dopo la dichiarazione di fallimento il creditore non può in nessun caso esercitare azioni esecutive individuali, ma solo chiedere l'ammissione al passivo, per partecipare alla distribuzione secondo il piano disposto dal giudice delegato (artt. 51 e 93 ss. legge fall.).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, che, nell'adeguarsi ai principi innanzi enunciati, provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 6 aprile 1994.