Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19804 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 14 Marzo 2018. .


Società a responsabilità limitata - Rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa da parte degli altri soci o da parte del terzo da questi concordemente indicato - Trasferimento della partecipazione - Rimborso della partecipazione



Nella società a responsabilità limitata, il rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa da parte degli altri soci o da parte del terzo da questi concordemente indicato realizza certamente una fattispecie ascrivibile al "trasferimento della partecipazione" di cui all'art. 2470 c. c., con conseguente applicabilità di quanto ivi disposto.

Ulteriore considerazione da svolgere è che, come osservato da autorevole dottrina, il rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa ad opera degli altri soci o di terzi da questi concordemente individuati non comporta alcun esborso a carico della società, a differenza di quanto avviene allorquando il rimborso è eseguito utilizzando le riserve disponibili ovvero riducendo il capitale. In altre parole, il termine «rimborso» assume qui un significato più economico che giuridico, atteso che il denaro ricevuto dal recedente appare pur sempre il corrispettivo di una vendita della propria quota, laddove il rimborso in senso tecnico dovrebbe essere invece legato alla restituzione di somme versate alla società e pertanto provenienti dal patrimonio di questa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)