Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19805 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 14 Marzo 2018. .


Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Applicazione analogica della disciplina in tema di S.p.A. - Esclusione



La disciplina delineata dal legislatore per la società azionaria agli artt. 2437-bis c.c. e 2437-quater c.c. in tema di diritto di recesso non può essere applicata analogicamente alla società a responsabilità limitata.

Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2437-bis c.c. e dell'art. 2437-quater c.c., nella società per azioni il recedente rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori, il potere di alienare i titoli azionari e, proprio in vista dell'attribuzione alla società della legittimazione a disporre delle azioni, si prevede, da un lato, il deposito di queste ultime presso la sede sociale e, dall'altro, l'incedibilità per il socio delle stesse. La possibilità, per la società, di porre in essere, tramite i suoi amministratori, il procedimento di vendita delle azioni previsto dalla disciplina legale si fonda sulla configurazione della società medesima come vera e propria "commissario per la vendita"; e, a conclusione di quel procedimento, coloro che avranno esercitato il diritto di opzione saranno titolari delle azioni nonché legittimati all'esercizio dei diritti sociali.
Al contrario, nella società a responsabilità limitata non è previsto alcun divieto di cedibilità della partecipazione né alcuna formalità volta a vincolare la medesima; non è prevista alcuna esplicita attribuzione di poteri agli amministratori né viene predisposto un meccanismo di ordine pubblicitario in relazione alle fasi che precedono la formalizzazione dell'eventuale acquisto della quota da parte dei soci.

Sotto un primo profilo, appare evidente che l'attribuzione agli amministratori di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente costituisce oggetto di una norma di carattere eccezionale in quanto incidente sulla facoltà di disposizione del recedente e determinante una limitazione delle sue prerogative proprietarie.

Sotto altro profilo, la rimessione da parte del socio della disponibilità della partecipazione a favore degli amministratori si accompagna, giustificandosi, ad un elemento che risulta strettamente funzionale ai poteri che vengono loro attribuiti e che nella società a responsabilità limitata non è in alcun modo realizzabile, vale a dire il deposito dei titoli azionari e la loro incedibilità. Infine, se si volesse applicare analogicamente la disciplina di cui all'art. 2437 quater c.c., occorrerebbe immaginare la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese l'offerta in opzione della quota da parte degli amministratori, ma tale strada appare preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese e dalla conseguente circostanza che, nell'ambito di un tipo sociale come la società a responsabilità limitata, gli atti inerenti alla circolazione della partecipazione idonei all'iscrizione sono compiutamente previsti dagli artt. 2470, 2471 e 2471 bis c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)