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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19825 - pubb. 01/06/2018.

Fallimento dell'imprenditore agricolo che conceda in affitto l'azienda


Appello di Trento, 24 Febbraio 2018. Est. Elisabeth Roilo.

Imprenditore agricolo - Concessione in affitto dell'azienda - Fallibilità


Perché l'imprenditore agricolo mantenga tale qualifica nonostante la concessione in affitto della sua intera azienda ed aver cessato l'attività occorre - ai fini dell'esenzione da fallimento - che non intraprenda alcuna attività commerciale.

Laddove invece egli, dopo aver cessato ogni attività agricola e aver quindi abbandonato ogni collegamento funzionale della sua attività con il fattore produttivo terra, intraprenda una delle attività commerciale di cui all'art. 2195 c.c., sarà - sussistenti gli altri presupposti di cui all'art. 2082 c.c. - da considerare imprenditore commerciale e dunque fallibile e non potrà più avvalersi della previsione dell'art. 2135, 3° comma, c.c., per cui all'imprenditore agricolo, che effettivamente eserciti attività agricola vera e propria, è permesso svolgere attività connesse, anche commerciali, senza che ciò possa far mutare la sua qualifica da imprenditore agricolo non fallibile ad imprenditore commerciale soggetto a fallimento.

L'articolo 2135 c.c. elenca una serie di attività di per sé commerciali, oltre a quelle dall'imprenditore agricolo compiute di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti della sua azienda, che sono ritenute connesse con l'attività agricola, quale "le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" e il cui esercizio, anche a scopo di lucro, offerto a terzi (altri agricoltori o no) non farà mutare la qualifica dell'imprenditore agricolo. Non varrà però l'inverso: l'imprenditore agricolo, che abbia cessato l'attività agricola e compia esclusivamente, senza più collegamento con il fondo, attività commerciale, non manterrà la sua qualifica sol perché essa viene prestata in favore di altro soggetto imprenditore agricolo. Ammettendo tale ipotesi inversa, implicante l'espansione della qualifica agricola del soggetto ausiliato al soggetto ausiliante non oppure non più agricolo, si verrebbe ad estendere, a dismisura e senza giustificazione normativa, il novero degli imprenditori agricoli non passibili di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Aldo Salinbeni


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