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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19839 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 1992, n. 2346. Est. Borrè.

Divieto di esecuzioni individuali - In genere - Sequestro conservativo - Inclusione - Conseguenze - Giudizio di convalida - Prosecuzione - Inammissibilità - Finalità di utilizzare la pronuncia nei confronti del fallito tornato "in bonis" - Irrilevanza


Il divieto, posto dall'art. 51 legge fallimentare di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo , abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo. Pertanto, la caducazione del sequestro conservativo per effetto della dichiarazione del fallimento fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di convalida, che non può pertanto essere proseguito dal creditore nemmeno al fine di utilizzare la pronuncia nei confronti del fallito allorché sarà ritornato "in bonis". (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe CATURANI Presidente
" Renato SGROI Consigliere
" Giuseppe BORRÈ Rel. "
" Antonio CATALANO "
" Vincenzo PROTO "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CAVALLI IVO E CAVALLI AFRO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli, 180, c-o l'Avv.to Francesco Braschi, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Franco Poli e avv.to Livio Torio, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Rossini, 9 c-o lo studio dell'avv.to Natalino Irti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Dr. Nicola Scorza di Milano del 24.3.1987, rep. n. 99703;

Controricorrente

e contro

- FALLIMENTO F.E.B.
- BANCO DI ROMA

Intimati

e sul secondo ricorso n. 3332-87 proposto:

da:

FALLIMENTO F.E.B. D.P.A., BANCA POPOLARE DI MILANO E BANCO DI ROMA, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Filangieri, 4, c-o Maurizio Speziale, rappresentati e difesi dall'avv.to Costantino Ercoli, giusta delega a margine della comparsa di risposta d'appello.

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

CAVALLI IVO E CAVALLI AFRO

Intimati

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26.9.1986;
Udito l'avv.to Braschi per il ricorrente;
Udito l'avv.to Cabras (delega) per il resistente;
Udito il Consigliere Relatore Dr. Borrè che svolge la relazione;
Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Martinelli che conclude per l'accoglimento del ricorso principale p.q.r., inamm. ric. inc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 18 gennaio 1979 Ivo ed Afro Cavalli convennero innanzi al Tribunale di Parma la s.n.c. FEB per la convalida del sequestro conservativo di cambiali (emesse dagli istanti a favore della FEB), autorizzato dal presidente di quell'ufficio giudiziario in data 28 dicembre 1978, e per la condanna della convenuta al risarcimento del danno relativo all'acquisto di una mietitrice rivelatasi difettosa. Si costituì la società FEB, contestando i vizi della macchina, ed intervennero il Banco di Roma, la Banca Popolare di Milano e l'Istituto S. Paolo di Torino, assumendo di essere legittimi possessori delle cambiali e chiedendone il dissequestro a proprio favore. Fallita la società FEB ed avutasi interruzione del processo, questo fu riassunto dal Banco di Roma. Si costituì il curatore ed eccepì l'incompetenza del Tribunale di Parma in favore di quello di Lodi, che aveva dichiarato il fallimento. In tal senso fu pronunciata sentenza in data 16 marzo 1982. Con citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Lodi del 19 novembre 1982 i Cavalli chiesero la condanna del fallimento al risarcimento dei danni, il rigetto delle domande delle banche e, in subordine, ritenuta la illegittimità del possesso dei titoli da parte di queste, la condanna delle stesse alla restituzione ed al risarcimento; oltre alla convalida del sequestro. Si costituirono il curatore, la Banca Popolare di Milano e il Banco di Roma. Quest'ultimo pregiudizialmente sostenne che, stante il fallimento della debitrice, l'accertamento del credito dei Cavalli doveva essere eseguito con la procedura di ammissione al passivo fallimentare (artt. 93 ss. e 101 legge fall.) e che la mancata osservanza di tale iter comportava la improcedibilità della domanda, la estinzione della causa per inefficace riassunzione nei termini e la conseguente caducazione del sequestro perché non convalidato.
il Tribunale di Lodi, con sentenza 7 marzo 1984, accolse le eccezioni del Banco di Roma, sottolineando la inderogabilità delle forme previste dalla legge per l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare e la giuridica impossibilità, per l'ufficio erroneamente investito, di rimettere le parti davanti al giudice delegato.
I Cavalli proposero appello alla Corte di Milano nei confronti del fallimento, del Banco di Roma e della Banca Popolare di Milano, chiedendo dichiararsi nulla o riformarsi la sentenza impugnata, previa, ove del caso, questione di costituzionalità degli artt. 93 ss. e 101 legge fall., per la sanzione di nullità con cui essi colpirebbero l'inosservanza della procedura di accertamento del passivo fallimentare, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Gli appellati si costituirono e chiesero il rigetto del gravame. I due istituti di credito proposero altresì appello incidentale, la Banca Popolare di Milano relativamente alle spese e il Banco di Roma in ordine all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle cambiali sequestrate e di risarcimento del danno per la illegittimità del sequestro eseguito a carico delle banche stesse, estranee al provvedimento autorizzativo.
La Corte milanese, con sentenza 26 settembre 1986, parzialmente riformando la decisione impugnata, ha dichiarato improcedibile la domanda di convalida del sequestro e inammissibile quella di risarcimento del danno; ha respinto la eccezione di estinzione del giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di Parma; e ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali.
La Corte ha distinto fra giudizio di convalida del sequestro conservativo e giudizio di merito, osservando che la dichiarazione di fallimento della FEB aveva provocato l'automatica inefficacia del sequestro conservativo con conseguente improcedibilità della domanda di convalida dello stesso; mentre la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere proposta secondo le forme della ammissione al passivo fallimentare. Quanto poi alla eccepita estinzione del giudizio per mancata riassunzione nelle forme di legge, la Corte ha osservato che il Tribunale di Parma si era correttamente limitato a dichiarare la competenza del Tribunale di Lodi, salvo il problema della scelta del rito e dell'organo di tale ufficio davanti al quale la domanda doveva essere avanzata; inoltre ha precisato che la domanda di ammissione al passivo non può comunque essere considerata come mezzo di riassunzione del processo ordinario di cognizione e può quindi essere ritualmente proposta, indipendentemente dai termini di cui all'art. 50 c.p.c., nei tempi e nei modi previsti dalla legge fallimentare.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Ivo ed Afro Cavalli sulla base di cinque motivi illustrati con memoria. Resistono la Banca Popolare di Milano ed il Banco di Roma, che ha anche spiegato un motivo di ricorso incidentale. Non si è costituito il curatore del fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente provvedersi alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. Con il primo motivo del ricorso principale i Cavalli deducono violazione degli artt. 51 legge fall., 670 e 671 c.p.c., sostenendo che le azioni cautelari, come il sequestro conservativo, potrebbero essere proseguite anche nei confronti del fallimento - esclusa soltanto la conversione in pignoramento - quando il sequestro abbia per oggetto beni del fallimento che questo abbia rinunciato a rivendicare e pretendere.
La censura è infondata. Premesso che nella specie risulta autorizzato un sequestro conservativo, questa Corte non può che richiamare la propria giurisprudenza secondo cui il divieto, posto dall'art. 51 legge fall., di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo. Così stabilisce, fra altre, la sentenza 25 maggio 1983 n. 3518, la quale soggiunge che la caducazione del sequestro per effetto della dichiarazione del fallimento fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di convalida, che non può pertanto essere proseguito dal creditore nemmeno al fine di utilizzare la pronuncia nei confronti del fallito allorché sarà ritornato in bonis.
Nè ad altra conclusione può giungersi tenendo conto (come i Cavalli pretenderebbero) di contingenti atteggiamenti dell'ufficio fallimentare, avendo l'accennato effetto di caducazione del sequestro carattere di automaticità.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle stesse norme indicate nel primo motivo nonché dell'art. 680 c.p.c.:
a loro avviso, in seguito alla contestazione sulla proprietà dei titoli sollevata dal Banco di Roma, il sequestro conservativo si sarebbe convertito in sequestro giudiziario, come tale convalidabile nonostante il fallimento.
La tesi non può essere condivisa. Se anche fosse vero che tale contestazione integra la rivendicazione da parte di un terzo delle cose sequestrate, ciò non porrebbe fuori causa la disciplina del fallimento, ma renderebbe operante il modello procedimentale di cui all'art. 103 legge fall., anch'esso rientrante nella competenza del giudice delegato. Va menzionata, sul punto, la sentenza n. 2960-1988 di questa Corte, secondo cui il sequestro giudiziario, a differenza del sequestro conservativo, che viene in ogni caso assorbito dalla procedura concorsuale, perde efficacia solo se il giudizio di convalida sia ancora in corso in primo grado al momento del fallimento (come è accaduto nella specie), in conseguenza dell'applicazione delle regole dell'art. 103 legge fall. 4. La doglianza di cui al terzo motivo fa riferimento agli artt. 50, 299, 300, 302, 682 c.p.c., e 97 e 101 legge fall. I ricorrenti lamentano che la Corte milanese non abbia definito il giudizio di convalida anche perché, in esso, il fallimento avrebbe rivestito una "posizione sostanziale reciproca di convenuto-attore". Si dolgono, inoltre, che, sussistendo l'accordo delle parti, la causa non sia stata rimessa dal giudice istruttore del Tribunale di Lodi al giudice delegato sulla linea di altre ipotesi di mutamento di rito (artt.426, 427, 428 c.p.c., 48 e 49 legge 392-1978) e che, in difetto di un
provvedimento in tal senso, la sentenza non abbia indicato il termine per riassumere la causa davanti all'organo fallimentare, trovando in tale situazione ingresso una disciplina analoga a quella dettata dall'art. 50 c.p.c. Anche questa complessa censura è infondata. La lettura delle conclusioni del fallimento, quali risultano dall'epigrafe della sentenza impugnata, consente di escludere che esso abbia assunto anche veste di attore. Mal invocate sono le norme sul mutamento di rito, postoché la sopravvenienza del fallimento non implica un semplice cambiamento procedimentale nel giudizio pendente, ma la apertura di una procedura soggettivamente e oggettivamente diversa, che coinvolge la universalità dei creditori e dei beni. E inattendibile è anche l'addebito mosso dalla sentenza di non aver rimesso le parti davanti all'ufficio fallimentare rendendo possibile l'applicazione dell'art. 50 c.p.c. Da un lato la decisione impugnata ha correttamente rilevato che il Tribunale di Parma, pronunciando sulla competenza, non poteva che rimettere all'ufficio giudiziario (Tribunale di Lodi), fermo l'onere del creditore di individuare l'organo (giudice delegato) e il rito (verifica fallimentare) che il sopravvenuto fallimento comportava. Dall'altro va detto che i Cavalli hanno sempre avuto il diritto di proporre domanda di ammissione al passivo, senza bisogno che alcuna sentenza desse loro indicazioni o termini in tal senso. Infine va riconosciuto che secondo una giurisprudenza di questa Corte la possibilità di "translatio iudicii" sussiste non solo nel caso, espressamente considerato dall'art. 50 c.p.c., di declaratoria di incompetenza, ma più in generale allorquando il processo, chiuso in rito, possa proseguire in altra sede o con altra procedura (applicazione di questo principio è stata fatta dalle sentenze n. 5357-1987 e 645-1977, rispettivamente in caso di incompetenza giurisdizionale e di sopravvenuto fallimento, per affermare che la prosecuzione della causa nella sede dovuta, nel termine di cui al citato art. 50, evita il prodursi di decadenze). L'invocazione di siffatta giurisprudenza non giova tuttavia ai ricorrenti, perché, come chiaramente emerge dall'art. 50, l'effetto della translatio non presuppone che il giudice la disponga o ne fissi il termine, ma deriva unicamente dalla tempestiva prosecuzione nel termine che, ove non sia fissato dal giudice, è stabilito dalla legge.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte del merito nulla abbia osservato o disposto circa le spese dei precedenti stadi, nonostante l'ingiustizia della relativa statuizione; e lamentano altresì che essa abbia omesso di pronunciare sull'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 93 ss. legge fall. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Se la prima censura dovesse essere intesa come omissione di pronuncia sulle spese, essa sarebbe priva di fondamento, perché la Corte di appello ha "confermato nel resto", e dunque anche sulle spese, la sentenza del Tribunale di Lodi. Se invece si tratta, come pare, di doglianza per il mancato intervento della Corte inteso a rendere più equa l'attribuzione dell'onere, va rilevato che la materia rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non suscettibile di sindacato in questa sede.
Quanto alla questione di costituzionalità, che, pur non potendo costituire motivo autonomo di ricorso, tuttavia è riproponibile e riesaminabile in questa sede se funzionale allo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che essa sia manifestamente infondata. Il problema è stato già sostanzialmente risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 1981, la quale ha ritenuto che la prevalenza del rito fallimentare è giustificata dal carattere concorsuale della tutela, anche allorquando ciò incida su modelli processuali la cui disciplina risponde, come nel caso delle controversie di lavoro, a riconosciute esigenze di specialità. A maggior ragione la conclusione si giustifica quando la prevalenza opera a carico dell'ordinario rito civile.
6. Va infine respinto il quinto motivo concernente il mancato ricevimento della comparsa conclusionale di appello da parte del cancelliere. Tale situazione, che non avrebbe avuto rimedio solo relativamente ad uno fra gli appellati, non è esplicitata in termini tali da consentire la individuazione di una nullità censurabile in questa sede.
7. Il ricorso incidentale del Banco di Roma va dichiarato inammissibile, essendo il difensore privo di procura speciale per il giudizio di cassazione (nel controricorso è richiamata la procura rilasciata in grado di appello).
8. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese. - Così deciso in Roma il 25 marzo 1991.