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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19841 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 24 Settembre 1991, n. 9944. Est. Prestipino.

Sanzioni amministrative - Ordinanza ingiunzione - Fallimento del contravventore - Credito dell'ente impositore - Relativa ordinanza ingiunzione - Inammissibilità - Rilevabilità da parte del giudice fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo - Opposizione del curatore ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Proponibilità - Conseguenze


In materia di sanzioni amministrative, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria dovuta dal contravventore fallito, il relativo credito, dovendo essere insinuato al passivo del fallimento, non può essere fatto valere mediante ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge n. 689 del 1981, la quale, se emessa, è priva di effetto ai fini del concorso collettivo; peraltro, la rilevabilità di tale inefficacia da parte del giudice fallimentare, nel procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e segg. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non impedisce al curatore del fallimento di promuovere in via autonoma (stante la sussistenza del suo interesse a tale azione di accertamento negativo) il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 del 1981 davanti al pretore competente per materia e per territorio, con la conseguenza, in tal caso, che il pretore, edotto della pendenza della procedura fallimentare, deve limitarsi a dichiarare, su eccezione di parte o anche d'ufficio, l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della massa, senza poter esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall'opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco MOLLICA Presidente
" Gaetano BUCCARELLI Consigliere
" Vinicio MILIARDI "
" Stefano CICIRETTI "
" Giovanni PRESTIPINO Rel. "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - In persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via della Frezza, 17 presso gli Avv.ti Gianni Romoli, Leonardo Lironcurti ed Antonio Salafia che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

CURATELA FALLIMENTO MEDLINES;

Intimato

e sul secondo ricorso n. 7077(89 proposto da:

FALLIMENTO MEDLINES S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Loi giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - In persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via della Frezza, 17 presso gli Avv. Gianni Romoli, Leonardo Lironcurti ed Antonio Salafia che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale atti notar Franco Lupo del 24.7.1989 Rep. n. 15793;

Controricorrente al ricorso incidentale

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova in data 30.11.1988 Dep. il 21.3.1989 (R.G. N. 7390-88);
udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 26.4.1990 la relazione della causa svolta del Cons. Rel. Dott. Prestipino uditi gli Avv.ti Bortoli per delega Romoli e Loi;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Angelo Arena che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6 maggio 1987 il fallimento della S.p.A. Medlines proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione emessa il 9 marzo 1987 con la quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva affermato la responsabilità degli amministratori della S.p.A. Medlines per omissioni contributive relative al mese di marzo 1984, ingiungendo ai predetti e al fallimento della società di pagare la sanzione amministrativa di L. 780.000.
Esponeva l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi illegittima perché il credito dell'INPS non poteva essere fatto valere nei confronti del fallimento se non mediante insinuazione al passivo e, in subordine, per irregolarità formali dell'ordinanza medesima.
Costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo che, alla stregua delle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, esso Istituto non aveva altro modo per applicare la sanzione amministrativa se non quello di emettere l'ordinanza-ingiunzione, la quale, pur essendo esecutiva per legge, sarebbe stata insinuata al passivo fallimentare. Con sentenza del 13 ottobre 1987 il Pretore dichiarava la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, rilevando che ogni pretesa creditoria nei confronti di un soggetto dichiarato fallito deve essere accertata tramite lo speciale procedimento previsto dall'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Decidendo sull'appello dell'INPS, il Tribunale di Genova, con sentenza del 21 marzo 1989, premesso che legittimamente l'ordinanza-ingiunzione era stata sottoscritta dal dirigente della sede provinciale dell'Istituto, confermava la decisione impugnata. Il Tribunale osservava che l'INPS avrebbe dovuto far valere il suo credito nei confronti del fallimento solo mediante insinuazione al passivo, dato che l'emissione dell'ingiunzione per crediti maturati anteriormente all'apertura della procedura concorsuale si poneva in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. 51, 93, 95 e 98 della legge fallimentare, dettata al fine di assicurare la par condicio creditorum, e con il controllo esclusivo del giudice fallimentare sui crediti da ammettere al passivo. Aggiungeva il Tribunale, facendo espresso richiamo dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che l'Istituto aveva bene il potere di emettere l'ordinanza per l'accertamento delle infrazioni in via diretta o solidale, ma non poteva ingiungere al fallimento il pagamento delle sanzioni amministrative.
Contro la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione l'INPS, che deduce un unico motivo. Resiste con controricorso il fallimento della S.p.A. Medlines, che propone ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi e che deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso incidentale del fallimento della società Medlines al ricorso principale proposto dall'INPS.
Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 35 della L. 24 novembre 1981 n. 689, anche in relazione all'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa la notificazione del provvedimento al curatore del fallimento della società Medlines costituivano l'unico rimedio per ottenere l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale del credito da esso istituto vantato nei confronti della società. A detta del ricorrente, il provvedimento previsto dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 consta in sostanza di due distinte manifestazioni di volontà, la prima diretta alla determinazione della somma dovuta (l'ordinanza), la seconda rivolta ad intimare il pagamento (l'ingiunzione), con la conseguenza che questa seconda manifestazione di volontà non potrà essere efficace nei confronti della massa fallimentare, dovendo essere sostituita dalla formale insinuazione al passivo.
Quanto all'assunto del Tribunale secondo cui l'Istituto avrebbe dovuto emettere soltanto l'ordinanza e non l'ingiunzione, il ricorrente obietta che i due atti sono intimamente connessi e aggiunge che compete "alla prudenza della pubblica amministrazione valutare se l'ingiunzione debba essere seguita dall'esecuzione coattiva o non piuttosto dalla insinuazione al passivo", procedimento, codesto, nel quale il curatore potrà far valere ogni sua eccezione.
Pur dovendosi dare atto che con la tesi sostenuta l'INPS perviene all'esatta conclusione secondo cui l'ordinanza-ingiunzione non può spiegare effetti nei confronti del fallimento, il ricorso non può essere accolto, perché, in definitiva, il ricorrente assume quanto meno implicitamente, che si debba escludere che il curatore possa proporre l'opposizione per far dichiarare l'inefficacia del provvedimento.
Premesso che la pretesa fatta valere dall'INPS con
l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa trova la sua fonte in un fatto anteriore alla dichiarazione del fallimento della società Medlines, deve essere condiviso il giudizio di fondo espresso nella sentenza impugnata, secondo cui, ai sensi degli art. 24 e 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ogni questione che attenga a un credito vantato nei confronti di un debitore poi dichiarato fallito resta attratta dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare. L'art. 24, infatti, stabilisce che tale competenza si estende a tutte le azioni che derivano dal fallimento, qualunque ne sia il valore (con la sola eccezione delle azioni reali immobiliari), mentre l'art. 52 dispone che il fallimento apre il concorso dei creditori e che ogni credito deve essere accertato nei modi e nelle forme previste dai successivi artt. 92 e segg.. E, sulla base di questa normativa, è stato costantemente affermato che anche dopo l'entrata in vigore della L.11 agosto 1973 n. 533 resta ferma la competenza funzionale del Tribunale fallimentare anche con riferimento alle controversie inerenti a rapporti di lavoro (purché non sia in contestazione la legittimità o la illegittimità del licenziamento) o che concernono l'inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza. Ai fini della decisione della causa, peraltro, deve essere esaminata, in particolare, la questione relativa a un credito vantato verso un soggetto poi dichiarato fallito che sia portato da un decreto ingiuntivo o, come nella specie, identica essendo la situazione che ne deriva, da una ordinanza-ingiunzione pronunciata dall'ente impositore per una infrazione posta in essere dall'interessato in data anteriore alla sua dichiarazione di fallimento. Per un verso, infatti, l'ordinanza-ingiunzione è considerata dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 (e dalle altre disposizioni normative che in precedenza erano state emanate nella materia) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; per un altro verso, non può avere rilevanza il momento in cui l'ordinanza-ingiunzione è stata messa, perché come ha già avuto modo di affermare questa Corte (Cass. 13 settembre 1983, n. 5552 e Cass. 8 settembre 1986, n. 5472), se l'infrazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento trattasi pur sempre di un credito soggetto al concorso, dato che il provvedimento emanato non ha una funzione costitutiva, ma soltanto quella di determinare nei suoi elementi quantitativi l'obbligazione pecuniaria già sorta in conseguenza della violazione. Ora, riguardo al decreto ingiuntivo, sono noti i risultati ormai acquisiti dalla concorde elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in base ai quali sono state distinte due diverse ipotesi, a seconda che il decreto sia divenuto definitivo, o meno, prima della dichiarazione di fallimento del debitore.
La prima ipotesi non pone particolari problemi, essendo stato affermato: a) che il creditore, ancorché formalmente munito di un titolo esecutivo, per il divieto posto dall'art. 51 del R.D. 1 marzo 1942 n. 267, non può ne' iniziare ne' proseguire contro il fallito una azione esecutiva individuale; b) che, viceversa, il titolo abilita il creditore a partecipare all'esecuzione concorsuale, mediante il procedimento di ammissione nello stato passivo previsto dagli artt. 93 e segg. dello stesso R.D. n. 267 del 1942; c) che in questo procedimento può essere soltanto contestata la validità formale del titolo o eccepita l'estinzione del credito mediante deduzione di fatti impeditivi o estintivi verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo stesso, ma non può essere contestata l'esistenza del credito in base a una eccezione che avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c.. Con riferimento alla seconda ipotesi la soluzione è stata tratta, per argomento a contrario, dalla norma contenuta nell'art. 95, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, che riguarda la sentenza non ancora passata in giudicato al momento della dichiarazione di fallimento, essendo stato rilevato che questa norma, poiché introduce, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, una vera e propria deroga alle regole generali dettate in materia di accertamento dello stato passivo, è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via analogica oltre il caso in essa considerato (Cass. 21 agosto 1987, n. 6998). Ed è stato, quindi, affermato che il decreto ingiuntivo non può essere considerato efficace ne' costituisce titolo nei confronti della massa - tanto è vero che, se al momento della dichiarazione di fallimento è in corso il giudizio di opposizione, quest'ultimo deve essere dichiarato improcedibile -, con la duplice conseguenza che: a) il creditore deve necessariamente proporre domanda di ammissione nello stato passivo; b) nel relativo procedimento di verifica può essere dedotta qualsiasi contestazione circa l'esistenza del credito, senza preclusione alcuna, dal momento che deve essere esaminata dal giudice delegato (e, eventualmente, dal Tribunale a seguito dell'opposizione allo stato passivo) ogni questione (anche pregiudiziale, come quella relativa alla efficacia stessa del titolo) inerente alla pretesa fatta valere dall'interessato. Chiariti questi principi, è evidente che alla seconda ipotesi si deve fare riferimento ove il decreto ingiuntivo (relativo a una pretesa che riguarda il debitore poi dichiarato fallito) venga emanato - per errore, o per mancata conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, o per qualsiasi altra ragione - dopo la dichiarazione di fallimento, trattandosi, anche in tal caso, di decreto non divenuto definitivo prima della suddetta dichiarazione. E a questa situazione, per la sopra rilevata sostanziale identità fra i due provvedimenti, deve essere equiparata quella che si determina a seguito dell'emanazione di una ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa e inerente a una infrazione posta in essere dal debitore in epoca anteriore al suo fallimento. Anche in questo caso, infatti, il decreto ingiuntivo (o l'ordinanza-ingiunzione) non può considerarsi efficace nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che l'interessato deve fare valere la sua pretesa nei modi e nelle forme previsti dagli artt. 93 e segg. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e che in questo procedimento dovrà essere rilevata preliminarmente l'inefficacia del titolo e dovrà essere esaminata ogni altra questione, anche pregiudiziale, inerente alla esistenza del credito. Ciò posto, il punto da esaminare è se il curatore, per far dichiarare la suddetta inefficacia, debba necessariamente proporre regolare opposizione avverso il provvedimento davanti allo stesso giudice che lo aveva emanato, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (e, trattandosi di ordinanza-ingiunzione, davanti al pretore, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689); oppure se, non potendo sia il decreto che l'ordinanza-ingiunzione produrre effetti ai fini del concorso collettivo, la dichiarazione di inefficacia possa essere emessa, senza necessità che venga promosso il giudizio di opposizione, dal giudice del fallimento, il quale "in sede di verifica è tenuto a controllare non soltanto la validità, ma anche l'efficacia dei titoli che sono a base delle ragioni di credito insinuate al passivo" (cfr. Cass. 8 febbraio 1989, n. 785). Se posta in questi termini, dopo quanto si è detto, non è dubbio che alla questione debba essere data la seconda fra le due soluzioni appena indicate.
Già in passato questa Corte aveva affermato il principio secondo cui, poiché ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 267 del 1942 anche il credito dell'amministrazione finanziaria dello Stato non può essere sottratto al procedimento di accertamento dello stato passivo, l'amministrazione medesima non può fare ricorso alla procedura dell'ingiunzione per il recupero di un credito fiscale verso il fallito (Cass. 27 luglio 1972, n. 2573). E questo principio è stato, in sostanza, posto a base di altre due decisioni che, di recente, sono state pure emanate da questa Corte proprio in materia di ordinanza-ingiunzione per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione di obblighi previdenziali (Cass. 14 giugno 1988, n. 4041 e Cass. 8 febbraio 1989, n. 785, sopra indicata). In queste due ultime sentenze è stata ribadita la regola fondamentale desumibile dagli artt. 24, 51 e 52 del suddetto R.D. n. 267 del 1942 ed è stato affermato che ogni questione circa la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, costituendo "un antecedente logico necessario della pronunzia sulla richiesta di pagamento", deve essere esaminata e decisa "al pari di ogni altra questione pregiudiziale all'accertamento di verifica" (v. la prima delle due sentenze); e, inoltre, in modo ancora più esplicito, che in costanza di fallimento "non può essere emessa alcuna ordinanza-ingiunzione,... perché essa sarebbe priva di effetti ai fini del concorso collettivo... e la relativa inefficacia non potrebbe che essere rilevata dal giudice del fallimento" (v. la seconda sentenza).
Queste argomentazioni, nei termini in cui sono state espresse, debbono essere senz'altro condivise, dato che le stesse costituiscono il necessario corollario di tutti i principi sopra esposti. Si, deve, quindi, affermare che, in materia di sanzioni amministrative, mentre resta fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della somma pecuniaria dovuta dal contribuente poi dichiarato fallito, il relativo credito non può essere fatto valere mediante ordinanza-ingiunzione, dovendo lo stesso essere insinuato al passivo del fallimento; con la conseguenza che se l'ordinanza-ingiunzione sia stata emessa e sia stata notificata al curatore, quest'ultimo può anche non proporre l'opposizione davanti al pretore competente per territorio, l'inefficacia del provvedimento ben potendo essere dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice del fallimento nel procedimento di accertamento dello stato passivo. Se, però, il curatore decida, per qualsiasi ragione, di proporre opposizione avverso il provvedimento, come è avvenuto nella specie, al problema deve essere data una soluzione parzialmente diversa da quella propugnata nelle due sentenze appena indicate. Si deve premettere che non potrebbe negarsi in capo al curatore, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un interesse diretto a proporre l'opposizione. Se è vero, infatti, come si è detto, che l'ordinanza-ingiunzione (alla stregua di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso in costanza di fallimento) non è idonea a produrre i suoi effetti ai fini del concorso collettivo e se è pure vero che l'inefficacia può essere rilevata direttamente dal giudice del fallimento (nel momento in cui il relativo credito sia insinuato nello stato passivo), non può dubitarsi che il curatore sia legittimato a far dichiarare, con autonoma pronuncia e in via principale, l'inefficacia di cui si discute.
In tal caso, trattandosi di azione di accertamento negativo, l'interesse del curatore deve essere ravvisato nella esigenza del superamento di una situazione di oggettiva incertezza, che può innanzi tutto, riguardare la concreta portata, e gli effetti che ne conseguono, di un provvedimento la cui legittimità ed esecutività è astrattamente prevista da una norma di legge, allo scopo di rimuovere l'allegato pregiudizio derivante dalla suddetta esecutività, e che può, inoltre, essere riferita alla effettiva individuazione del soggetto tenuto alla prestazione, ben potendo non essere sufficentemente chiaro dal contenuto del provvedimento se l'ordinanza-ingiunzione abbia per oggetto un credito di natura concorsuale o un credito prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 1, n. 1, del R.D. n. 267 del 1942. Per costante giurisprudenza, d'altra parte, in materia di azione di accertamento, l'interesse ad agire viene identificato nella necessità di rimuovere uno stato di incertezza giuridica su un fatto o su un rapporto giuridicamente rilevante e quindi sull'esistenza di un diritto o di un obbligo, a prescindere dalla effettiva compromissione sul piano giuridico di una situazione soggettiva riconosciuta ex post inesistente dal giudice chiamato a dirimere la controversia; e, sussistendo un pregiudizio di fatto, non può disconoscersi l'interesse del curatore a chiedere che l'esatta individuazione del provvedimento nei confronti della massa dei creditori siano oggetto di apposita pronuncia, con il valore definitivo che è proprio dell'accertamento giudiziale. Ciò posto, una volta ammesso che il curatore possa (anche) proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo o una ordinanza-ingiunzione emanati dopo la dichiarazione di fallimento, si deve parimenti ammettere che l'opposizione debba essere portata a conoscenza del giudice competente ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nel caso dell'ordinanza-ingiunzione, del potere, a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Non si può, per contro, ritenere che competente a giudicare sull'opposizione sia il Tribunale fallimentare, in primo luogo perché ciò equivarrebbe ad affermare che quest'ultimo possa essere adito non solo dal creditore, per l'accertamento della sua pretesa, ma anche dal debitore per ottenere una preventiva pronuncia negativa limitatamente al punto pregiudiziale inerente alla immediata efficacia della pretesa medesima; e, soprattutto, perché vi osterebbe il principio sopra indicato, in base al quale ogni questione, anche pregiudiziale, relativa all'esistenza del credito deve essere esaminata nell'apposito procedimento previsto dagli artt. 93 e segg. del R.D. n. 267 del 1942, che deve necessariamente svolgersi davanti al giudice delegato, perché solo eventualmente in caso di opposizione allo stato passivo, competente a conoscere la questione è anche il tribunale.
Pertanto, a conclusione di tutti i rilievi che precedono, si deve affermare che - fermo restando, a norma della legge n. 689 del 1981, il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico del contravventore (anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del medesimo) -, in costanza della procedura concorsuale non può essere emanata l'ordinanza-ingiunzione, prevista dall'art. 18 della legge, per una infrazione commessa anteriormente, dovendosi ritenere che tale provvedimento non sia idoneo a spiegare la sua efficacia ai fini del concorso collettivo. E si deve aggiungere che tale inefficacia può essere rilevata dal giudice fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. n. 267 del 1942, senza però che possa essere impedito al curatore di promuovere in via autonoma il giudizio di opposizione previsto dall'art. 22 della suddetta legge n. 681 del 1989 davanti al pretore competente per materia e per territorio; con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che il giudicato, reso edotto dalla pendenza della procedura fallimentare, deve limitarsi nei confronti della massa, senza poter esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall'opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento.
Tenuto conto di questi principi, poiché l'INPS, in definitiva, contesta in radice la legittimazione del curatore del fallimento della società Medlines a proporre l'opposizione di che trattasi, il ricorso deve essere rigettato. Infatti, la sentenza impugnata - la cui pronuncia finale di nullità dell'ordinanza-ingiunzione deve essere intesa come una vera e propria declaratoria di inefficacia del provvedimento - ha in sostanza rettamente applicato i principi sopra enunciati, senza che possano avere rilievo ai fini della decisione finale alcune inesattezze, sotto il profilo formale, contenute nella motivazione, che, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., debbono essere opportunamente emendate (come, ad esempio, il richiamo, di per sè superfluo, fatto all'art. 35 della legge n. 689 del 1981, attesa la sopra rilevata equiparazione, quanto agli effetti che ne derivano, fra l'ordinanza-ingiunzione e il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo).
Per quanto concerne il ricorso incidentale condizionato proposto dal fallimento, occorre distinguere. Il secondo motivo, con il quale il controricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che l'ordinanza-ingiunzione fosse stata legittimamente sottoscritta dal dirigente della sede provinciale dell'INPS (e non da Presidente dell'istituto), deve essere dichiarato assorbito. Gli altri motivi (inerenti ad ulteriori profili di illegittimità del provvedimento, che, unitamente all'altra questione sopra indicata, potranno essere valutati dal competente giudice fallimentare) debbono essere, viceversa, dichiarati inammissibili, essendo stati formulati dalla parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello su questioni di fatto non esaminate dal giudice del merito perché implicitamente ritenute assorbite (v. Cass. 28 giugno 1986 n. 4310). Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto dall'INPS, dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dal fallimento della S.p.A. Medlines, dichiara assorbito il secondo motivo e dispone la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 aprile 1990.