Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19855 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 23 Gennaio 1984, n. 546. Est. Pannella.


Divieto di esecuzioni individuali - Limiti - Pignoramento nei confronti di persona dichiarata fallita - Giudizio di opposizione di un terzo rivendicante la proprietà dei beni pignorati - Legittimazione passiva - Esclusivamente del curatore - Rilevabilità d'ufficio dell'inefficacia di esecuzioni individuali, ex art. 51 legge fallimentare - Esclusione



In ipotesi di pignoramento nei confronti di persona dichiarata fallita, nel giudizio di opposizione di un terzo rivendicante, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., la proprietà dei beni pignorati, legittimato a far valere l'appartenenza di tali beni al fallimento è soltanto il curatore, e nella sua inerzia non è rilevabile d'ufficio l'inefficacia ex art. 51 della legge fallimentare di esecuzioni individuali su beni compresi nella massa fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato