Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19861 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. III, 07 Marzo 1981, n. 1292. Est. Cruciani.


Divieto di esecuzioni individuali - Estensione - Azioni dirette ad attuare la conservazione della garanzia patrimoniale - Inclusione



Il divieto posto dall'art 51 della legge fallimentare di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento concerne - attesa la ratio di assicurare la par condicio creditorum - non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle dirette ad attuare la conservazione della garanzia patrimoniale (nella specie: Azione revocatoria ex art 2901 cod civ), le quali, pur rivestendo carattere strumentale, sono tuttavia preordinate all'esecuzione e quindi rientrano nella previsione della norma suindicata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato