Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19862 - pubb. 11/01/2018

Intervento del curatore nell'esecuzione esattoriale

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1980, n. 1716. Est. Gualtieri.


Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione coattiva (espropriazione esattoriale) - Espropriazione forzata - Fallimento - Facoltà del curatore - Intervento nell'esecuzione esattoriale - Richiesta di attribuzione della somma corrispondente ai crediti, ammessi al passivo, di grado poziore nonchè alle spese - Doveri dell'esattore - Insinuazione del credito esattoriale al passivo fallimentare - Restituzione della somma eccedente la quota attribuitagli in sede di riparto o dell'intera somma - Condizioni



Il curatore del fallimento - in Mancanza di una norma che gli assicuri la legale conoscenza dell'esecuzione esattoriale promossa contro il fallito - ha solo la facolta, ma non l'Obbligo o l'Onere, di intervenire nell'esecuzione esattoriale per chiedere l'attribuzione della somma corrispondente ai crediti, ammessi al passivo, di grado poziore rispetto a quelli per i quali l'esattore ha proceduto, nonche alle spese da determinarsi a norma dell'art 111, n 1, legge fallimentare. Ne consegue che il coordinamento fra la procedura concorsuale e l'esecuzione esattoriale si realizza ponendo il principio che l'insinuazione del credito al passivo fallimentare costituisce un Obbligo per l'esattore che compia l'esecuzione privilegiata su beni compresi nel fallimento o che riceva dal curatore il pagamento dell'intero suo credito a seguito della sospensione dell'esecuzione esattoriale, a norma dell'art 206 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, e pertanto egli e tenuto a restituire alla massa fallimentare la somma ricavata dall'esecuzione esattoriale eccedente la quota che in Sede di riparto risulta spettargli, o l'intera somma, quando il suo credito non sia stato utilmente collocato per l'esistenza di crediti di rango poziore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato