Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19863 - pubb. 11/01/2018

Opposizione del curatore all'esecuzione esattoriale

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1980, n. 1716. Est. Gualtieri.


Espropriazione esattoriale - Fallimento - Somme ricavate dall'esattore nell'esecuzione contro il fallito in misura superiore a quella spettantegli in sede di riparto dell'attivo fallimentare - Azione di restituzione proposta dal curatore - Opposizione all'esecuzione esattoriale o agli atti esecutivi - Configurabilità - Esclusione - Azione di ripetizione di indebito - Sussistenza - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Ricorso davanti all'intendente di finanza - Esclusione



L'Azione esperita dal curatore del fallimento contro l'esattore per la restituzione delle somme ricavate dall'esecuzione esattoriale contro il fallito in misura superiore alla quota che risulta spettante all'esattore in Sede di riparto dell'attivo fallimentare non può essere considerata opposizione all'esecuzione esattoriale, in quanto non viene contestato il potere dell'esattore di agire esecutivamente, e neppure opposizione agli Atti esecutivi, in quanto nessuna censura viene mossa contro la regolarità formale degli Atti dell'esecuzione stessa: trattasi di un'Azione ordinaria di ripetizione di indebito in ordine alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, senza che possa profilarsi l'eventualità del ricorso avanti all'intendente di finanza, ai sensi degli artt. 208 e 209 del DPR 29 gennaio 1958, n 645. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato