Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19866 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Maggio 1978, n. 2325. Est. Scanzano.


Fallimento - Facoltà del curatore - Intervento nell'esecuzione esattoriale - Richiesta di attribuzione della somma corrispondente ai crediti, ammessi al passivo, di grado poziore nonchè alle spese - Doveri dell'esattore - Insinuazione del credito esattoriale al passivo fallimentare - Restituzione della somma eccedente la quota attribuitagli in sede di riparto



Il curatore del fallimento - al quale nessuna norma assicura la legale conoscenza dell'esecuzione esattoriale promossa contro il fallito ai sensi degli artt 200 e seguenti del DPR 29 gennaio 1958, n 645 (ora artt 46 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n 602) - ha solo la facolta, ma non l'Obbligo o l'Onere, di intervenire nell'esecuzione esattoriale per chiedere l'attribuzione della somma corrispondente ai crediti, ammessi al passivo, di grado poziore rispetto a quelli per i quali l'esattore ha proceduto, nonche alle spese da determinarsi dal giudice delegato a norma dell'art 111, n 1, legge fallimentare. Conseguentemente, l'esattore che procede all'esecuzione sui beni compresi nel fallimento, o che riceva dal curatore il pagamento dell'intero suo credito a seguito della sospensione dell'esecuzione esattoriale a norma dell'art 206 del DPR n 645 del 1958 (ora, art 51, secondo comma, del DPR m 602 del 1973), e tenuto ad insinuare il credito stesso al passivo fallimentare e deve restituire alla massa la somma (ricavata dalla esecuzione) eccedente la quota che, in Sede di riparto, risulta spettargli. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato