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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19867 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 1977, n. 547. Est. Zappulli.

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Preliminare di vendita - Promovimento o prosecuzione da parte del promissario d'un giudizio ordinario per l'esecuzione in forma specifica dell'impegno a contrattare - Inammissibilità - Insinuazione al passivo del credito - Necessità - Facoltà del curatore


A seguito della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di chi abbia promesso, con contratto preliminare, la vendita di bene acquisito all'attivo del fallimento medesimo, il promissario non puo promuovere o proseguire un giudizio ordinario per l'esecuzione in Forma specifica di detto impegno a contrattare, stante il venir meno della legittimazione del fallito a disporre di quel bene, ma puo solamente chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito, ai sensi e nelle forme di cui agli artt 92 e segg della legge fallimentare, ferma restando la facolta del curatore di scegliere fra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto (art 72, quarto comma, della legge fallimentare). (massima ufficiale)