Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19870 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 20 Marzo 1973, n. 780. Est. Pedroni.


Espropriazione esattoriale - Assegnazione della somma ricavata - Richiesta al pretore - Ammissibilità



L'art 206 del tu 29 gennaio 1958 n 645 sulla riscossione delle imposte dirette stabilisce che la procedura esattoriale per l'esecuzione nei confronti di contribuenti morosi ha luogo anche quando i debitori di imposte e sovraimposte dirette siano caduti in stato di fallimento. La norma non opera alcuna distinzione fra le varie fasi del procedimento esecutivo, le quali possono esser tutte promosse dall'esattore indipendentemente dalla liquidazione fallimentare. Ne deriva che l'assegnazione del ricavato - quale momento della procedura esattoriale - non puo essere ostacolata dall'intervenuto fallimento del debitore e bene, pertanto, puo esser dall'esattore richiesta al pretore, ai sensi dell'art 228 del citato tu. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato