Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19872 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 01 Dicembre 1972, n. 3476. Est. Bonelli.


Credito fondiario - Procedimento esecutivo contro i debiti morosi - Sui beni ipotecati - Fallimento del debitore - Irrilevanza - Opposizione all'esecuzione - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione



A norma dell'art 42, secondo comma, del tu 16 luglio 1905, n 646, agli istituti esercenti il credito fondiario e consentito di iniziare o proseguire l'Azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. In siffatta ipotesi, non puo agire la vis attractiva del foro fallimentare, onde la Competenza a conoscere dell'opposizione all'esecuzione individuale iniziata dall'istituto di credito fondiario spetta al tribunale del luogo dell'esecuzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato