Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19878 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 14 Febbraio 1968, n. 516. Est. Cortesani.


Opposizione - All'esecuzione - Rigetto dell'opposizione - Fallimento del debitore - Appello della sentenza di rigetto - Interesse del curatore del fallimento a proporre l'appello o a riassumere il relativo giudizio



Sebbene, a sensi dell'art.51 della legge fallimentare, siano prive di efficacia le azioni esecutive individuali promosse o proseguite sui beni del debitore compresi nel fallimento, qualora il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione iniziata nei suoi confronti e, dopo il rigetto, da parte del giudice di primo grado, di tale opposizione, sia stato dichiarato fallito, il curatore del fallimento ha interesse a proporre e riassumere il giudizio di appello al fine di ottenere la riforma della pronuncia che, rigettando l'opposizione abbia ritenuto fondata la pretesa del creditore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato