Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19895 - pubb. 06/06/2018

Il potere del giudice delegato di sostituire i membri del comitato dei creditori ha natura amministrativa ed ordinatoria

Cassazione civile, sez. VI, 23 Maggio 2018, n. 12821. Est. Scaldaferri.


Fallimento - Organi della procedura - Comitato dei creditori - Potere del giudice delegato di sostituzione dei membri - Natura amministrativa ed ordinatoria - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione



Il provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento accoglie o respinge la richiesta di sostituzione di un membro del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 40 legge fall. ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, con la conseguenza che lo stesso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

La disciplina regolante la partecipazione agli organi della procedura concorsuale è dettata unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura stessa, incidendo solo indirettamente sugli interessi dei componenti del comitato dei creditori o dei creditori ammessi al concorso (Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2015, n.5094). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale