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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19933 - pubb. 13/06/2018.

L’attestatore deve segnalare le informazioni riguardanti ogni pregressa operazione condizionante la contabilità finale della società proponente il concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2018, n. 10752. Est. Ferro.

Concordato preventivo – Attestazione di veridicità dei dati aziendali – Natura del giudizio del professionista – Conformità della proposta ai meri dati contabili – Inadeguatezza – Indicazione di ogni informazione utile ai creditori circa fatti pregressi rilevanti – Necessità

Concordato preventivo – Ruolo dell’attestatore – Diligenza professionale qualificata ex art. 1176 secondo comma c.c. – Sussistenza

Concordato preventivo – Prestazione dell’attestatore – Qualificazione dell’obbligazione come di mezzi e non di risultato – Limiti


L’asseverazione della contabilità, nei suoi dati di sintesi finale, non può ridursi alla mera riproduzione dei saldi di partita o delle macro voci riassuntive delle poste di bilancio ovvero della movimentazione finanziaria ed economica di sintesi dell’impresa, essendo l’attestazione richiesta dall’art. 161 terzo comma l. fall. (e penalmente protetta dall’art. 236 bis l. fall.), già per la sua prima parte, completa e veritiera se permette la decifrabilità dell’andamento economico-finanziario che ha permesso all’impresa di contabilizzare i risultati delle proprie scritture, non potendo dunque prescindere da una chiara evidenziazione – anche alla stregua di informazioni ‘rilevanti’ – dei fattori (uscite, ricavi, impegni), cioè delle operazioni, condizionati causalmente il dato finale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Con riferimento al ruolo dell’attestatore, va ribadito che la diligenza richiesta è quella qualificata, mediante svolgimento impegnato ed attento dell’incarico, accurato e competente, aggiornato anche dell’evoluzione interpretativa circa i doveri di attestazione; la combinazione degli art. 161 comma terzo l. fall. e 186 bis comma secondo lett. b) l. fall. ha quindi riguardo ad un professionista non comune, specialista della materia, specificamente ingaggiato per (e dunque attrezzato a) esplicare regole tecniche funzionali, nell’attestazione, a tutelare in modo efficace l’interesse del committente, secondo una misura di diligenza notevole e proporzionata e l’interesse procedimentale all’abbreviazione del percorso istruttorio, raccogliendo l’attestatore (con profili di doverosità per la sua indipendenza) elementi la cui riassunzione qualificata e solenne (nell’atto di attestare) accelera la progressività e la stabilità dell’accesso al concorso, nell’interesse dei creditori. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Se è vero che il risultato ultimo perseguito dal creditore non risulta incluso nella prestazione per la aleatorietà del suo raggiungimento, dipendendo non solo da volontà e impegno del debitore ma anche da condizioni estranee al suo controllo, cionondimeno ogni obbligazione è finalizzata ad un  risultato; appare cioè priva di razionalità economica, e assente di causa concreta, una obbligazione in cui sia dedotto un comportamento fine a se stesso, cioè privo di una utilità destinata al creditore, dovendo pertanto ammettersi che il normale raggiungimento di risultati oggettivamente apprezzabili che, concorrendo altri fattori, possono condurre a quelli finali attesi dal debitore, va valutato tra gli elementi dedotti nel rapporto professionale e come tali scrutinabili ex post alla stregua di profili di inadempimento.

(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva escluso dal passivo il credito vantato dal professionista attestatore, in riferimento a proposta di concordato preventivo, per grave inadempimento nell’espletamento dell’incarico. In particolare, il credito era stato radicalmente negato per non avere l’attestatore rilevato la commissione di atti depauperativi del patrimonio sociale da parte dell’organo amministrativo anteriormente al deposito della domanda di concordato c.d. con riserva,  nonché per aver ritenuto fattibile un piano concordatario in continuità aziendale in carenza di un realistico piano industriale). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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