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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19959 - pubb. 15/06/2018.

Responsabilità di Amministratore di associazione, natura del rapporto e onere della prova


Tribunale di Roma, 22 Gennaio 2018. Est. Romano.

Amministratore di associazione – Natura del rapporto – Responsabilità – Onere probatorio – Ripartizione


Ai sensi dell’art. 18 c.c., gli amministratori di un’associazione sono responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato. Questi dunque, ai sensi dell’art. 1710 c.c., devono adempiere il proprio incarico secondo la diligenza del buon padre di famiglia anche se, trattandosi di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza va valutata anche con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.

Si aggiunga che tale diligenza va valutata in relazione alla volontà del mandante e perciò anche alla luce delle finalità previste dallo statuto dell’associazione, per il cui raggiungimento l’organo gestorio viene istituito.

Ne consegue che anche la responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta ha natura contrattuale, giacché discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell'ente, e cioè dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle competenze professionali. Il comportamento degli amministratori va pertanto valutato alla luce dei principi generali che regolano l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno (Trib. Milano, 29 marzo 2017, n. 3598).

Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, grava pertanto sul creditore l’onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali, il nesso di causalità e il danno, restando invece a carico del convenuto la prova dell’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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