Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1997 - pubb. 30/01/2007

Dichiarazione di fallimento in estensione qualora si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile

Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2008, n. 13421. Pres. Proto. Est. Panzani.


Fallimento – Società e consorzi – Società con soci a responsabilità illimitata – Fallimento dei soci – Dichiarazione di fallimento in estensione – Natura costitutiva – Efficacia "ex nunc" – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie in tema di computo del periodo sospetto nell'azione revocatoria fallimentare



In tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento ha natura costitutiva ed effetto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il termine dell'anno anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge fall. ed ai fini della revocabilità di un'ipoteca costituita dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, andasse computato con riferimento alla data del fallimento del socio e non a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico della società). (fonte CED – Corte di Cassazione)


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