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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2000 - pubb. 04/02/2010.

Azione inibitoria a tutela dei consumatori e rettifica di errate comunicazioni agli investitori


Tribunale di Milano, 21 Dicembre 2009. Est. Amina Simonetti.

Associazioni dei consumatori – Azione inibitoria – Legittimazione – Oggetto – Tutela di interessi collettivi superindividuali – Interessi dei singoli individui tutelabili individualmente – Distinzione.

Associazioni dei consumatori – Azione inibitoria – Oggetto – Imposizione di un facere – Ammissibilità.


In base all’art. 140 del Codice del Consumo, le associazioni a tutela dei consumatori iscritte nell’apposito elenco sono legittimate ad agire in via diretta ed autonoma quando siano pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori, intendendosi per tali quelli che non attengono alla somma degli interessi di individui lesi da una specifica violazione, bensì quei diritti soggettivi collettivi, superindividuali, pertinenti la sfera soggettiva di più individui in relazione alla loro qualificazione e che assurgono al rango di interessi collettivi nel momento in cui il legislatore attribuisce la loro tutela ad enti esponenziali. Da tali diritti devono pertanto essere distinti quelli di cui i singoli individui lesi sono titolari e che possono ricevere tutela a livello individuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’azione inibitoria di cui all’art. 140 del Codice del Consumo, che può essere esperita dalla associazioni dei consumatori al fine di correggere od eliminare gli effetti pregiudizievoli delle violazioni, può avere ad oggetto anche l’imposizione di un facere. (Nel caso di specie, la società convenuta aveva comunicato ai propri clienti che - contrariamente al vero - per effetto del fallimento Lehman Brothers sarebbe stato a rischio il rimborso del capitale investito in polizze vita ed aveva contestualmente formulato una proposta di transazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luca Zamagni


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