Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20010 - pubb. 23/06/2018

La presenza di un fondo altrui tra due edifici non impedisce di invocare il rispetto delle distanze legali

Cassazione civile, sez. VI, 08 Maggio 2018, n. 11011. Est. Criscuolo.


Distanze tra edifici – Inferiori a quelle legali – Costruzioni separate da striscia di terreno di terzi – Diritto ad ottenere l’arretramento dal confine – Sussiste



La presenza di una striscia di proprietà aliena tra due costruzioni poste a distanza inferiore a quella minima non preclude la possibilità di invocare il rispetto delle distanze in questione, sebbene con l’adozione di opportuni accorgimenti al fine di ripartire equamente l’onere del rispetto delle distanze, alla luce dell’esistenza del fondo alieno interposto.

Non opera il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, giacché quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, ma trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni “con distacco”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1043 dell'11 maggio 2016, nel confermare la condanna dei ricorrenti alla rimessione in pristino della strada ubicata nel loro fondo in quanto gravata da servitù di passaggio secondo le, meglio precisate in dispositivo, caratteristiche, nonchè ad asportare le condutture degli sfiati e gli sfiati medesimi dal muro di proprietà esclusiva delle parti attrici, nell'esaminare la domanda riconvenzionale dei convenuti, finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze legali, relativamente alla sopraelevazione del fabbricato degli attori, in quanto collocato a distanza inferiore a quella di legge rispetto al preesistente fabbricato dei ricorrenti, confermava il rigetto della domanda.

In tal senso, osservava che il fabbricato degli appellati di cui alla particella n. (*) confinava solo con la particella n. 125, che però apparteneva a terzi, sicchè non sussistendo contiguità tra i due fondi, non era dato ai convenuti invocare il rispetto delle distanze di legge interponendosi tra i due fondi una striscia di terreno risultata appartenere a terzi estranei alla lite. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso L.R. e M.G. sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso Ma.Ma. e S.M.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua pretesa tardiva notifica.

Assumono gli intimati che la sentenza dì appello è stata notificata in data 19 maggio 2016, laddove il ricorso è stato inoltrato per la notifica solo in data 1/8/2016, ben oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. Tuttavia tale eccezione non tiene conto della circostanza che i ricorrenti avevano effettuato un primo tentativo di notifica in data 18 luglio 2016 (e quindi nel rispetto del detto termine), che però non era andato a buon fine, posto che il difensore presso cui avevano eletto domicilio i controricorrenti (essendo il loro difensore iscritto ad un albo diverso da quello della sede della Corte d'Appello) aveva mutato la sede dello studio, senza che tale modifica fosse stata comunicata nel corso del giudizio di appello.

Quindi in data 1 agosto 2016 hanno riattivato il procedimento notificatorio al nuovo indirizzo del domiciliatario, presentando altresì istanza di rimessione in termini, al fine di essere autorizzati in ogni caso da questa Corte alla rinnovazione della notifica.

Orbene reputa il Collegio che il mancato perfezionamento della prima notifica non sia imputabile alla parte ricorrente che aveva confidato nell'indicazione del domicilio avvenuta nel corso del giudizio di appello, in assenza di una rituale comunicazione del mutamento, e che, indipendentemente dalla concessione di un formale provvedimento di rimessione in termini, appare risolutiva la decisione autonoma della parte di procedere alla riattivazione del procedimento di notifica.

Pertanto deve trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14594/2016, a mente della quale (e riprendendosi quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17352/2009), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

In tal senso la ripresa del procedimento in data 1 agosto 2016 assicura anche il rispetto del termine che le Sezioni Unite hanno ritenuto di individuare al fine di assicurare la preservazione degli effetti della prima richiesta, determinando quindi il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e del D.M. n. 1444 del 1968 nonchè delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2 delle NTA del PRG del Comune di Bosco Chiesanuova.

Deducono i ricorrenti che, sebbene fosse emerso che la sopraelevazione degli attori fosse risultata collocata ad una distanza di appena un metro dalla loro costruzione, da reputarsi preveniente, distanza largamente inferiore a quella minima imposta dalla legge e dal regolamento locale, tuttavia la domanda riconvenzionale è stata disattesa sol perchè tra i due fondi era collocata una striscia di terreno di proprietà di terzi, sebbene di larghezza inferiore alla distanza minima tra costruzioni.

Il motivo è fondato, risultando la decisione gravata non conforme alla precedente giurisprudenza di questa Corte a mente della quale anche la presenza di una striscia di proprietà aliena tra due costruzioni poste a distanza inferiore a quella minima, non preclude la possibilità di invocare il rispetto delle distanze in questione, sebbene con l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di ripartire equamente l'onere del rispetto delle distanze, alla luce dell'esistenza del fondo alieno interposto.

In tal senso si veda tra i precedenti di questa Corte, Cass. n. 627/2003 a mente della quale l'obbligo di arretrare la costruzione, posto dalla disciplina urbanistica, va rispettato anche nell'ipotesi in cui i fondi, anzichè essere contigui, siano separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi.

In termini analoghi Cass. n. 5874/2017, secondo cui nell'ipotesi di fondi non confinanti, perchè separati da una striscia di terreno di proprietà di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, sebbene non operi il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l'ipotesi di una costruzione "sul confine", giacchè quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all'altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni "con distacco" (per altri precedenti in presenza di una striscia di terreno interposta, Cass. n. 3968/2013; Cass. n. 7525/2002).

Ne deriva che il rigetto della riconvenzionale in ragione della sola presenza di un fondo intermedio contravviene a quanto affermato dalla giurisprudenza ed impone la cassazione della sentenza gravata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame, anche al fine di riscontrare, in assenza di una specifica indicazione da parte del giudice di appello, che ha esaminato la questione nel merito, la inammissibilità della relativa domanda come lamentata nelle memorie di parte controricorrente.

L'accoglimento del primo motivo determina poi evidentemente l'assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale, sul presupposto della fondatezza del primo motivo, si sollecita una rivisitazione dei criteri di riparto del carico delle spese di lite.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2018.