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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20022 - pubb. 11/01/2018.

Responsabilità dei sindaci solidale con amministratori soci


Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1985. Est. Lipari.

Collegio sindacale - Responsabilità - Responsabilità solidale dei sindaci per fatti degli amministratori pregiudizievoli alla società - Amministratori soci


In caso di fatti degli amministratori che rechino pregiudizio alla società, la responsabilità solidale dei sindaci, la quale sussiste, a norma dell'art. 2407 secondo comma cod. civ., quando essi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, e quando ricorra un nesso di causalità fra tale inosservanza ed il danno medesimo, non resta esclusa dalla circostanza che gli amministratori si identifichino con i soci, poiché tale situazione non esonera i sindaci dalle loro funzioni di controllo, ne' osta a che le stesse possano in concreto essere esercitate, ne' infine preclude la riferibilità del suddetto danno alla società, essendo questa soggetto munito di personalità giuridica e portatore di interessi distinti da quelli dei soci. (massima ufficiale)