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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20031 - pubb. 26/06/2018.

È inammissibile in quanto tardivo il ricorso notificato telematicamente dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile


Cassazione civile, sez. VI, 04 Maggio 2018, n. 10628. Est. Positano.

Ricorso per cassazione – Notifica eseguita in via telematica – Dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine – Perfezionamento il giorno successivo – Tardività – Sussiste – Inammissibilità del ricorso – Sussiste


È tardiva la notifica del ricorso per cassazione perfezionatasi il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita in via telematica dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

che:

con atto di citazione del 13 novembre 2013, C.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa delle 19 luglio 2013 con la quale, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di R.G., era stato dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento, l'atto di compravendita del 2 aprile 2007 riguardante il trasferimento da R.G. a C. di un opificio industriale sito in (*). Lamentava l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dell'immobile che, al contrario, era stato trasferito per un valore prossimo a quello stimato in sede di consulenza, contestando, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, che riguardava la consapevolezza dell'esposizione debitoria del venditore e del pregiudizio alle ragioni del creditore; con sentenza pubblicata il 18 luglio 2016 la Corte d'Appello di Catania rigettava l'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.G. affidandosi a due motivi. Resiste giudizio la curatela del fallimento di R.G. con controricorso; parte ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

 

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza" per aver ritenuto necessaria la prova di un fatto non contestato e per l'omessa valutazione delle prove documentali offerte. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare che le condizioni dell'immobile, allo stato di rustico. erano descritte nell'atto pubblico di vendita del 2 aprile 2007 e che la curatela aveva ammesso che, al momento della vendita dell'immobile, "mancava solo delle rifiniture interne e esterne". Sotto altro profilo non avrebbe considerato che, a fronte di una iscrizione di ipoteca per l'importo di Lire 200 milioni, l'ammontare del finanziamento era di 100 milioni, come risultava dalla nota di trascrizione prodotta da controparte;

con il secondo motivo deduce violazione dell'artt. 2901 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 116 e 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte desunto la sussistenza del pregiudizio e la conoscenza dello stesso dal dato della sproporzione del prezzo pagato rispetto al valore commerciale. Tale profilo è contestato per quanto dedotto nel motivo precedente, operando invece il principio giurisprudenziale secondo cui non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un immobile quando il relativo prezzo sia destinato al pagamento dei debiti scaduti del venditore. Inoltre, non è dimostrato che il ricorrente avrebbe potuto sapere dell'esistenza di altri creditori insoddisfatti;

il ricorso è tardivo poichè notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 del giorno 28 ottobre 2016 (ore le 22:22) con la conseguenza che deve intendersi perfezionato alle 7:00 del giorno successivo. La sentenza impugnata è stata notificata in data 29 luglio 2016, per cui il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione anche del ridotto termine di sospensione, scadeva alla data del 28 ottobre 2016 (venerdì) per cui la notifica effettuata in data 29 ottobre 2016 deve ritenersi tardiva. il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso D.L.. Questa corte ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poichè eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno (Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016, Rv. 639557 - 01). Infatti, ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche): "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 10 aprile al 30 settembre). Sicchè la notifica del ricorso in Cassazione a norma del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, e art. 147 c.p.c., si considera ex lege perfezionata, anche per il notificante, il 29 ottobre 2016, a termine decorso (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese dei presente giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione della novità della questione. Non ricorrono i presupposti di cui ai D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 dei 2012, art. 1, comma 17 riguardo al pagamento del doppio contributo polche la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018.