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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20062 - pubb. 28/06/2018.

Regolamento n. 1215 del 2012 e azione extracontrattuale contro membri del comitato creditori


Corte Giustizia UE, 20 Dicembre 2017. Est. Silva De Lapuerta.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori che hanno rifiutato un piano di risanamento in una procedura di insolvenza


L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Nella causa C 649/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 30 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2016, nel procedimento

Peter Valach,

Alena Valachová,

SC Europa ZV II a.s.,

SC Europa LV a.s.,

VAV Parking a.s.,

SC Europa BB a.s.,

Byty A s.r.o.

contro

Waldviertler Sparkasse Bank AG,

Èeskoslovenská obchodná banka a.s.,

Stadt Banská Bystrica,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per P. Valach, A. Valachová, la SC Europa ZV II a.s., la SC Europa LV a.s., la VAV Parking a.s., la SC Europa BB a.s. e la Byty A s.r.o., da Z. Nötstaller, Rechtsanwältin;

– per la Waldviertler Sparkasse Bank AG, la Èeskoslovenská obchodná banka a.s. e la Stadt Banská Bystrica, da S. Fruhstorfer, Rechtsanwältin;

– per il governo spagnolo, da M. J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, il sig. Peter Valach, la sig.ra Alena Valachová, la SC Europa ZV II a.s, la SC Europa LV a.s., la VAV Parking a.s., la SC Europa BB a.s. e la Byty A s.r.o., e, dall’altra, la Waldviertler Sparkasse Bank AG, la Èeskoslovenská obchodná banka a.s. e la Stadt Banská Bystrica (la città di Banská Bystrica) in merito a un’azione di responsabilità extracontrattuale in seguito al rifiuto di un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza riguardante la VAV invest s.r.o.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3 I considerando 10 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(10) È opportuno includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti (…)

(…)

(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta Convenzione (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione (…) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4 L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini».

Regolamento (CE) n. 1346/2000

5 I considerando 4, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), prevedono:

«(4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).

(…)

(6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.

(7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles (…)».

6 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento prevede:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

Diritto slovacco

7 L’articolo 415 dell’Obèiansky zákonník (codice civile slovacco) prevede quanto segue:

«Ciascuno è tenuto a comportarsi in modo tale da non causare danni alla salute, al patrimonio, alla natura e all’ambiente».

8 L’articolo 420, paragrafo 1, di tale codice così recita:

«Ciascuno risponde dei danni che ha causato in violazione di un obbligo giuridico».

9 Da quanto si evince dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nella normativa slovacca in materia di procedure di insolvenza si distingue tra procedure fallimentari e amministrazione controllata. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli da 108 a 165 della legge in materia di procedure di insolvenza.

10 Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, di tale legge, il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri che sono nominati dall’assemblea dei creditori, in conformità alla legge citata. Ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, tutti i membri del comitato dei creditori sono tenuti a operare nell’interesse comune di tutti i creditori.

11 A esso compete – oltre all’assemblea dei creditori – l’approvazione del piano di risanamento che il debitore deve predisporre, ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1 della suddetta legge. Qualora il comitato dei creditori respinga il piano di risanamento o non adotti alcuna decisione entro i termini previsti dall’articolo 144, paragrafo 1, della legge in materia di procedure di insolvenza, il curatore fallimentare deve chiedere senza indugio, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, di tale legge, di dichiarare il fallimento.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12 La VAV invest è una società di diritto slovacco sul cui patrimonio è stata avviata in Slovacchia una procedura di amministrazione controllata. La Waldviertler Sparkasse Bank, la Èeskoslovenská obchodná banka e la Stadt Banská Bystrica (la città di Banská Bystrica) sono state nominate membri del comitato dei creditori.

13 La VAV invest ha presentato, come previsto dalla legge in materia di procedure di insolvenza, un piano di risanamento. Tuttavia, in occasione della riunione dell’11 dicembre 2015, il comitato dei creditori ha respinto il piano senza ragionevole motivazione; ciò ha provocato il mancato successo della procedura di amministrazione controllata e la liquidazione degli attivi della VAV invest nell’ambito della procedura fallimentare in seguito aperta.

14 A causa del rigetto del piano di risanamento, da un lato, il sig. Valach e la sig.ra Valachová sostengono di aver subito un danno, data l’importante perdita di valore delle quote della VAV invest da essi detenute, oltre che una perdita di utili. D’altro lato, la SC Europa ZV II, la SC Europa LV, la VAV Parking, la SC Europa BB e la Byty A, in qualità di società di progettazione, avrebbero subito un danno causato dal rischio che determinati progetti edili naufraghino o subiscano ritardi.

15 I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Landesgericht Krems an der Donau (Tribunale del Land Krems an der Donau, Austria) con un’azione di responsabilità e hanno sostenuto che la Waldviertler Sparkasse Bank, la Èeskoslovenská obchodná banka e la Stadt Banská Bystrica (la città di Banská Bystrica) hanno infranto l’obbligo generale di prevenzione di cui all’articolo 415 del codice civile slovacco nonché gli obblighi che incombono loro in quanto membri del comitato dei creditori, in base alla legge in materia di procedure di insolvenza, in particolare non avrebbero agito nell’interesse comune di tutti i creditori e pertanto sarebbero responsabili dei danni da loro subiti, ai sensi dell’articolo 420 del codice civile slovacco.

16 Il Landesgericht Krems an der Donau (Tribunale del Land Krems an der Donau) ha respinto la domanda senza esame nel merito per mancanza di competenza internazionale. Secondo tale giudice, l’azione di responsabilità in questione sarebbe inscindibilmente connessa alla funzione delle convenute nel procedimento principale quali membri del comitato dei creditori e agli obblighi che ne derivano in conformità della legge in materia di procedure di insolvenza. Tale azione di responsabilità discenderebbe dunque direttamente dal diritto in materia di insolvenza, al quale sarebbe strettamente connessa. Essa sarebbe quindi esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento e, pertanto, a tale fattispecie si applicherebbe il regolamento n. 1346/2000. In tal caso, sarebbe il Tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza a essere competente.

17 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), che ha confermato il rigetto del ricorso per mancanza di competenza internazionale, posto che l’azione in questione rientra nell’ambito di applicazione della procedura di insolvenza nella parte in cui riguarda l’inadempimento da parte di un organo obbligatorio previsto dalla procedura agli obblighi ad esso incombenti nell’interesse della massa dei creditori. Essa rientrerebbe, in quanto azione connessa alla procedure di insolvenza, nell’abito di applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012.

18 Le ricorrenti del procedimento principale hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

19 In tale contesto, il giudice del rinvio solleva dubbi in merito alla delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti nn. 1215/2012 e 1346/2000, in particolare, per quanto concerne un’azione risarcitoria a carico di membri di un comitato dei creditori per il comportamento di questi ultimi adottato in occasione di un voto nel quadro di una procedura di insolvenza.

20 In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 1215/2012 (…) debba essere interpretato nel senso che un’azione risarcitoria a seguito di un illecito, promossa nei confronti di membri di un comitato dei creditori a motivo del loro esercizio illegittimo del voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, promossa dai titolari di quote della società debitrice fallita – quali [il sig. Valach e la sig.ra Valachová] – e dalle società di progettazione che intrattengono una relazione d’affari con la società debitrice fallita – quali [la SC Europa ZV II, la SC Europa LV, la VAV Parking, la SC Europa BB e la Byty A] –, riguardi lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e pertanto sia esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento in discussione».

Sulla questione pregiudiziale

21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento di questi ultimi adottato in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e se, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

22 La risposta al quesito pregiudiziale impone di stabilire la portata della competenza del giudice che ha aperto la procedura di insolvenza poiché l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, che si applica in materia civile e commerciale, esclude dal proprio ambito di applicazione «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini».

23 A tal riguardo, va ricordato che, in conformità con il considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, bisogna garantire la continuità necessaria, da un lato, tra la convenzione di Bruxelles, il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1215/2012, e, d’altro lato, l’interpretazione della Corte di tale convenzione e dei regolamenti che la sostituiscono.

24 Inoltre, la Corte ha statuito che i regolamenti nn. 1215/2012 e 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna normativa. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 1215/2012 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini», ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 1215/2012 (v. in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C 641/16, EU:C:2017:847, punto 17).

25 Come risulta, in particolare, dal considerando 10 del regolamento n. 1215/2012, l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata di accogliere una concezione ampia della nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, e, dunque, di prevedere un ambito di applicazione ampio di quest’ultimo. Al contrario, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, conformemente al suo considerando 6, non dev’essere oggetto di un’interpretazione estensiva (v. in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C 641/16, EU:C:2017:847, punto 18, nonché giurisprudenza citata).

26 In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (v. in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C 641/16, EU:C:2017:847, punto 19, nonché giurisprudenza citata).

27 Orbene, questo stesso criterio è ripreso nel considerando 6 del regolamento n. 1346/2000 al fine di delimitare l’oggetto di quest’ultimo. Infatti, secondo detto considerando, tale regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinino le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per l’adozione di decisioni che «scaturiscono direttamente da tali procedure e (…) sono ad esse strettamente connesse».

28 In tale contesto, occorre stabilire, alla luce delle considerazioni che precedono, se un’azione di responsabilità extracontrattuale, come quella di cui al procedimento principale, soddisfi tale duplice criterio.

29 Per quanto riguarda il primo criterio, occorre ricordare che, per stabilire se un’azione scaturisca direttamente da una procedura di insolvenza, l’elemento determinante indicato dalla Corte per identificare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale quest’ultima si inserisce, bensì il fondamento giuridico dell’azione stessa. Secondo tale approccio, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza. (sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C 641/16, EU:C:2017:847, punto 22).

30 Nel caso di specie, dalle constatazioni del giudice del rinvio si evince che l’azione nel procedimento principale mira a chiamare in causa la responsabilità dei membri del comitato dei creditori il quale, in occasione del voto dell’11 dicembre 2015, ha rifiutato il piano di risanamento proposto dalla VAV invest. La procedura fallimentare è stata aperta proprio a causa del rigetto. Orbene, i ricorrenti nel procedimento principale considerano che tale comitato abbia agito in maniera illegittima, per questo motivo l’azione di responsabilità extracontrattuale è stata proposta.

31 A tal riguardo, il giudice del rinvio ha rilevato che, nella normativa slovacca, la procedura di insolvenza distingue due possibili soluzioni, ossia, da un lato, la procedura di amministrazione controllata e, dall’altro, la procedura fallimentare. Qualora, nell’ambito di una procedura di amministrazione controllata, il comitato dei creditori respinga il piano di risanamento o non adotti alcuna decisione entro i termini previsti dall’articolo 144, paragrafo 1, della legge in materia di procedure di insolvenza, il curatore fallimentare deve chiedere senza indugio, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, di tale legge, di dichiarare il fallimento.

32 In tale contesto, è necessario rilevare che, nel caso di specie, l’azione di responsabilità extracontrattuale è stata introdotta, da una parte, dai titolari di quote della società oggetto della procedura di insolvenza e, dall’altra, dalle società che intrattengono relazioni d’affari con essa.

33 Inoltre, tale azione è mirata, in particolare, a determinare se i membri del comitato dei creditori, in occasione del rigetto del piano di risanamento che ha provocato l’apertura della procedura fallimentare, abbiano violato il loro obbligo di agire nell’interesse comune di tutti i creditori.

34 In effetti, come emerge dall’ordinanza di rinvio, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, della legge in materia di insolvenza, tutti i membri del comitato dei creditori sono tenuti a operare nell’interesse comune di tutti i creditori, in quanto a tale comitato compete – oltre all’assemblea dei creditori – la valutazione e, se del caso, l’approvazione, ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, di tale legge, del piano di risanamento che il debitore deve predisporre.

35 In tal modo, l’azione di responsabilità oggetto del procedimento principale è conseguenza diretta e indissociabile dell’esercizio da parte del comitato dei creditori, organo obbligatorio creato al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, della funzione che gli viene attribuita specificatamente da disposizioni del diritto nazionale che disciplinano tale tipo di procedura (v., per analogia, sentenza del 2 luglio 2009, SCT Industri, C 111/08, EU:C:2009:419, punto 28).

36 Pertanto, non si può non constatare che gli obblighi sui quali è fondato l’esercizio di un’azione di responsabilità extracontrattuale contro un comitato dei creditori, come quella di cui al procedimento principale, trovano la loro fonte nelle norme specifiche delle procedure di insolvenza.

37 Quanto al secondo criterio, menzionato al punto 27 della presente sentenza, una costante giurisprudenza afferma che è l’intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza l’elemento determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C 641/16, EU:C:2017:847, punto 28).

38 A tal riguardo, per verificare se la responsabilità dei membri del comitato dei creditori può essere riconosciuta a seguito del rigetto del piano di risanamento, dovrà essere analizzata, in particolare, la portata degli obblighi che incombono su tale comitato nell’ambito di una procedura di insolvenza e la compatibilità di tale rigetto con questi obblighi. Orbene, è giocoforza constatare che una tale analisi presenta un nesso diretto e stretto con la procedura di insolvenza ed è, quindi, fortemente connessa con lo svolgimento di tale procedura.

39 Alla luce di ciò, si deve ritenere che un’azione come quella oggetto della causa principale derivi direttamente da una procedura d’insolvenza e vi si inserisca strettamente, di modo che essa non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

40 Tanto premesso, occorre risolvere la questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

Sulle spese

41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.