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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20063 - pubb. 28/06/2018.

Inserimento del beneficiario in casa di ricovero nonostante il suo dissenso


Tribunale di Vercelli, 08 Marzo 2018. Est. Bianconi.

Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – Necessità di inserimento del soggetto debole in luogo di cura nonostante il dissenso – Necessità della interdizione – Non sussiste – Possibilità di deferire tale potere nell’ambito della amministrazione di sostegno – Sussiste – Presupposti


L’inserimento del beneficiario in casa di ricovero è operazione sicuramente lecita e ammissibile nell’ambito della amministrazione di sostegno, e ciò anche indipendentemente dal dissenso del beneficiario, ove pretestuoso; infatti, l’art. 358 c.c. - norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario. (Carlo Bianconi) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

 

RGV 733 2017 (Apertura amministrazione di sostegno - artt. 404 e segg., c.c.)

Oggi 28.3.2018, ad ore 09.30, il Giudice tutelare dott. Carlo Bianconi si recava presso l’abitazione della beneficiaria Anna Maria B., di anni 83 ed in atti generalizzata, unitamente all’Avvocato M. del Foro di Vercelli, ADS nominato nell’interesse della medesima.

L’abitazione è sita in *.

Suonato il campanello, la beneficiaria si avvicinava alla porta di ingresso, ma non riusciva in alcun modo ad aprirla.

Affacciatasi alla finestra, ella ha mostrato di non riconoscere l’ADS, che si era recato dalla B. (per la quinta volta in pochi mesi) appena il 12.3.2018.

Tantomeno, riconosceva il GT, visto solo all’udienza 11.7.2017.

Ciò nonostante, mostrandosi sorridente, interloquiva con l’ADS, cercando di seguire le istruzioni di questi, che la invitava ad aprire la porta, chiedendole se vi fossero delle chiavi inserite (ovvero, diversamente, se le stesse fossero in qualche cassetto).

Fallito ogni tentativo, l’ADS era costretto, senza alcuna opposizione da parte della beneficiaria (che, anzi, si adoperava per alzare ulteriormente la tapparella), ad entrare nella abitazione attraverso la finestra (sic).

Quivi il medesimo riscontrava l’assenza di chiavi nella toppa interna della porta di ingresso, che era peraltro chiusa con alcune mandate, con conseguente impossibilità di apertura dall’interno.

La beneficiaria ribadiva – a modo suo – di non sapere dove fossero le chiavi e soggiungeva: “le ha lei” (riferendosi, con ogni probabilità a CDV, compagna del figlio defunto della beneficiaria, che occupa sine titulo la villetta prospiciente l’abitazione della beneficiaria, di proprietà esclusiva di quest’ultima).

L‘ADS procurava l’ingresso del GT attraverso l’apertura di una porta finestra prospiciente il portico di ingresso (soluzione, questa, che la beneficiaria neppure aveva preso in considerazione).

La beneficiaria faceva accomodare ADS e GT nella cucina, e si appartava per vestirsi; ella, infatti, aveva accolto i medesimi con indosso una camicia da notte, ed in mutande.

La casa si presentava in discrete condizioni quanto all’ordine; essa, di fatto, è costituita da una camera da letto, da una cucina, e da un bagno; un’ulteriore stanza era chiusa a chiave, ed era impossibile accedervi.

Nella cucina, il pavimento era piuttosto sporco, il frigorifero era sostanzialmente vuoto e vi era un fornello a gas – spento - con una pentola contenente una minestra (verosimilmente il pranzo della beneficiaria, la quale affermava di “cucinare da sola”).

La B. non riusciva a rispondere alla domanda se fosse in possesso di un telefono; l’ADS recuperava un cellulare dal di lei comodino (dopo averle chiesto il permesso), ma la beneficiaria non si mostrava minimamente in grado di comporre un qualsivoglia numero.

Ella riferiva di passare la giornata tra la stanza da letto e la cucina, ove usa sedersi vicino alla finestra e guardare il passaggio sul corso Vittorio Veneto.

Presentava una enorme difficoltà e precarietà nell’incedere e nel compiere le operazioni più basilari, quali la seduta; affermava di soffrire di forti dolori alla schiena.

Riferiva di non assumere alcun medicinale (anche se l’ADS mostrava ricetta del medico di base che prescrive l’assunzione di due farmaci al giorno, la cui presenza in casa non era dato riscontrare).

Incorreva in numerosissime defaillances riguardo gli argomenti più semplici; proferiva frasi inattendibili (ad esempio, di voler prendere la bicicletta per recarsi al cimitero) e si contraddiceva più volte. Non era in grado di riferire la data odierna, nemmeno con riferimento all’anno 2018.

Riferiva di non gradire un ricovero in casa di riposo, né l’assunzione di una badante, ma non era in grado di spiegare le motivazioni della “sua decisione”.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Si danno per richiamati:

·         la relazione iniziale dell’ADS;

·         l’istanza 26.2.2018 dell’ADS volta ad ottenere il conferimento dei poteri finalizzati al ricovero della beneficiaria in RSA;

·         il relativo decreto 27.2.2018 di questo GT;

·         la relazione 13.3.2018 dell’ADS;

·         le relazioni di CTU in atti;

alla luce di quanto sopra, e di quanto oggi riscontrato, emerge evidente la gravissima condizione di precarietà, fragilità ed asservimento della beneficiaria.

Sinteticamente.

Ella, persona in possesso di un cospicuo patrimonio, vive in uno spoglio e sporco appartamentino “di servizio”, rispetto alla sua abitazione storica (di cui è proprietaria esclusiva), oggi occupata sine titulo dalla “nuora”.

Trascorre le giornate dapprima allettata sino a tarda ora, e quindi seduta su di una sedia in cucina, sostanzialmente senza fare niente, e da sola.

Riceve evidentemente solo le visite della “nuora”, che probabilmente si adopererà per cucinarle qualche pasto semplice, e, auspicabilmente (ma è lecito dubitarne), somministrarle i farmaci.

È di fatto segregata in casa: ella ha mostrato con disarmante evidenza di non essere in grado di uscire dalla abitazione, chiusa con una chiave in possesso di terzi (lo stesso avvenne in sede di secondo accesso del CTU).

Non riesce a deambulare, e rischia di inciampare ad ogni pie’ sospinto.

Fatica nel sedersi e nel compiere le operazioni più semplici.

La casa è priva di strumenti di sostegno per persone con ridotta mobilità, anche nel bagno, e caratterizzata dalla presenza di un (pericolosissimo) fornello a gas.

La beneficiaria non è assolutamente in grado di chiamare aiuto con il telefono cellulare, che non ricorda dove ripone, e in ogni caso non sa utilizzare.

Non ha coscienza di malattia e non assume farmaci di propria iniziativa.

Ha mostrato di esporsi ingenuamente ed acriticamente a qualunque richiesta di terzi: ella non ha riconosciuto l’ADS e tantomeno il GT: nondimeno, si è adoperata per farli entrare nella sua abitazione (lo stesso avvenne in sede di secondo accesso del CTU); quando i medesimi erano seduti con lei al tavolo della cucina, non ha avuto esitazioni nel concedere al primo di assentarsi per andare nella sua camera da letto a recuperare il telefono; ove si fosse trattato di malintenzionati, ella sarebbe stata esposta facilmente ad ogni tipo di pericolo.

Alla luce di tutto ciò si impone la immediata adozione di provvedimenti tutelanti per la sua salute.

L’assunzione di una “badante” per 24 ore giornaliere è una strada ad oggi impercorribile; in primis, l’immobile, almeno per come visionato, non è idoneo ad accogliere una lavoratrice nel rispetto della normativa di settore (potrebbe verosimilmente esserlo la villa prospiciente, ma solo in caso di sua liberazione coattiva; si invita espressamente l’ADS a valutare iniziative in tal senso); in secondo luogo, l’atteggiamento della “nuora” – che, appunto, occupa l’immobile di fronte – porterebbe a continui e gravi diverbi, con appesantimento dei rapporti familiari e di lavoro, e costante conflittualità: prova ne siano le relazione antecedenti l’apertura della procedura del Sindaco di Villata, che in più occasioni ebbe modo di scontrarsi con tale soggetto, nonché quanto evidenziato dal CTU e dall’ADS in occasione del secondo accesso del perito.

La soluzione della vicenda passa necessariamente attraverso un celere inserimento in RSA della beneficiaria.

Dal punto di vista giuridico, tale operazione è sicuramente lecita e ammissibile nell’ambito della presente misura di protezione, e ciò anche indipendentemente dal dissenso (peraltro “di facciata”) della beneficiaria.

Innanzitutto, l’art. 358 c.c. - norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario.

Né si dica che ciò comporterebbe la necessità di aggravamento della misura di ADS, con conversione della stessa in tutela: da un lato, per la considerazione tecnica appena illustrata; dall’altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie nell’ipotesi in cui la richiesta di ricovero pervenga allorquando (come nel caso in esame) la misura di ADS sia già aperta; in tal caso, infatti, il provvedimento del Giudice tutelare, nell’ambito della ADS, può essere adottato ad horas, laddove lo switch procedimentale verso la misura di tutela dovrebbe necessariamente seguire la (barocca) trafila di cui all’art. 413, u.c., c.c., con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e successiva instaurazione della procedura di interdizione.

In ultimo, il consenso del beneficiario, tanto alla misura di amministrazione di sostegno, quanto al compimento degli atti ad essa relativi, non costituisce condizione indefettibile; non si capirebbe altrimenti il senso dell’art. 410 c.c., che tale dissenso disciplina, prevedendo per l’appunto il ricorso al GT; non si comprenderebbe il dictum di Cass. Sez. I, nr. 22602/2017 (punto 18.6) nella parte in cui afferma che, al ricorrere dei presupposti, e perdurante il rifiuto del beneficiando, “la scelta della nomina dell'amministratore di sostegno s'impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato”; non si capirebbe infine, e paradossalmente, lo stesso istituto della ADS, che rimarrebbe di fatto svuotato e privo di significato, se l’ADS dovesse acriticamente seguire ogni volontà della persona beneficiaria (anche laddove essa costituisse palese estrinsecazione della patologia).

Nel caso in esame, la beneficiaria in ben due occasioni (esame del GT all’udienza di luglio 2017 e primo esperimento peritale dell’ottobre 2017) si era infatti detta ben disposta circa un ricovero in struttura, spiegandone con onesta semplicità le ragioni addotte a sostegno: in sintesi, la volontà di “non pesare sugli altri”.

Solo di recente, ed evidentemente a causa dell’ingravescente demenza senile che la attanaglia (si confrontino le due perizie in atti, che limpidamente descrivono il netto e progressivo declino psico-cognitivo della B.), la stessa ha iniziato ad opporre un certo dissenso, peraltro gentile, ma profondamente immotivato, e tale da lasciare ipotizzare ingerenze altrui.

Come ben evidenziato dall’ADS nella ultima relazione:

·         la necessità di cure fisioterapiche;

·         la necessità di controllo sull’assunzione dei farmaci,

·         la necessità di interazione tra la beneficiaria e terze persone, anche in ottica terapeutica rispetto alla patologia che la affligge;

·         la impellente necessità di accudimento e di inserimento della medesima in un contesto protetto, sorvegliato e garantito;

impongono senza dilazione l’adozione di un provvedimento come quello in esame.

Alla luce di tutto quanto precede, e ravvisata l’ulteriore necessità di coinvolgere, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio del Pubblico Ministero in sede, ed i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti;

PQM

Visti gli artt. 344, comma 2, 358, 411, u.c., 407, c. 4 c.c. e 44 disp. att. c.c.

deferisce all’amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, comma 5, nr. 3) c.c., il consenso all’immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero a sua scelta, previo concerto nei termini di cui sopra; analogo potere è conferito con riferimento alle eventuali dimissioni della beneficiaria;

dispone che il responsabile della struttura individuata, nella persona del direttore pro tempore, inibisca alla beneficiaria le dimissioni dalla struttura in assenza del consenso dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice tutelare;

deferisce all’amministratore di sostegno il potere di avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica) per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria.

dispone che l’ADS depositi breve relazione entro 45 giorni dalla comunicazione;

visto l’art. 344, comma 2, c.c.

dispone la immediata presa in carico della beneficiaria da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per territorio per il Comune di Villata, per il dovuto concerto con l’amministratore di sostegno;

dispone la trasmissione del presente verbale all’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica in sede affinché, previa estrazione di ogni e qualsiasi atto della presente procedura, ed eventualmente ravvisate specifiche ipotesi di reato, voglia procedere alle determinazioni di Sua esclusiva competenza.

Efficacia immediata ex art. 741, comma 2, c.p.c..

Si specifica che dell’odierno sopralluogo sono state effettuati riprese video-fotografiche a cura del GT, che si verseranno nel fascicolo informatico con nota separata, previo concerto con la Cancelleria.

Manda la Cancelleria per la comunicazione, con cortese urgenza, all’ADS, al PM in sede, ed al S.S.A. competente.

Il Giudice tutelare

Dott. Carlo Bianconi