Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20090 - pubb. 04/07/2018

Avvocati: regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovute dal cliente

Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2018, n. 4904. Pres., est. Manna.


Avvocato - Onorari - Liquidazione - Onorari e spese dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie



Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte. (Nella specie la Corte, ritenendo che il Tribunale avesse consapevolmente pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - rel. Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

1. - Con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, condannava la B. Acquisizioni Immobiliari s.r.l. al pagamento in favore degli avv.ti G.R., Be.Fr. e B.A. della somma di Euro 27.014,35, oltre accessori, a titolo di compensi professionali. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale affermava che la controversia era stata instaurata dai predetti avvocati con il rito sommario di cognizione, ma senza alcun riferimento alla speciale procedura L. n. 794 del 1942, ex art. 28 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. Di conseguenza, nonostante le contestazioni della società convenuta riguardassero sia l'an sia il quantum debeatur, quello proposto non era un procedimento speciale ma "un ordinario procedimento di cognizione nelle forme del rito sommario".

1.1. - Avverso tale ordinanza la B. Acquisizioni Immobiliari s.r.l. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., sulla base di un solo motivo.

Resistono con controricorso gli avv. G.R. e B.A., quest'ultimo anche quale legale rappresentante dello Studio legale Bassi & Terzi.

Be.Fr. è rimasta intimata.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, su proposta d'inammissibilità del consigliere relatore, parte ricorrente ha depositato memoria.

2. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 50-bis, 50-quater e art. 14, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 2 (rectius, 4) e la conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso da un giudice monocratico, e non collegiale come prescritto, invece, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2.

3. - Il ricorso è inammissibile.

In generale, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr. Cass. nn. 3338/12, 3712/11 e 26294/07).

In particolare, per quanto concerne il regime impugnatorio del provvedimento emesso ai sensi della L. n. 794 del 1942, ante D.Lgs. n. 150 del 2011, le S.U. di questa Corte con sentenza n. 390/11 hanno affermato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento sentenza oppure ordinanza della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso) (conforme, Cass. n. 26163/14).

Tale soluzione non varia minimamente a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, il cui art. 14, comma 4, prevede l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio, al pari di quanto disponeva la L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 6, che pure stabiliva la non impugnabilità del provvedimento conclusivo. Resta dirimente, infatti, la piana applicazione del principio di apparenza, nei termini sopra richiamati, e con esso la qualificazione che il giudice a quo abbia attribuito all'azione proposta.

3.1. - Nello specifico, poichè il Tribunale ha escluso espressis verbis che l'azione dovesse qualificarsi ai sensi della L. n. 794 del 1942, affermando trattarsi di un "ordinario" (intendi: non imposto dalla legge) giudizio sommario di cognizione, la ricorrente avrebbe dovuto proporre le sue censure mediante appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e non con ricorso straordinario per cassazione, indipendentemente da ogni giudizio sull'esattezza o meno della qualificazione giuridica operata dal giudice a quo.

Nè la memoria depositata da parte ricorrente ha apportato elementi per una diversa valutazione, poichè appare (nonostante l'espresso riferimento al n. 4147/15 di R.G.) relativa ad altra controversia.

4. - S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, restando la parte ricorrente gravata delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, e del raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018.