Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20130 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018. .


Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Liceità e meritevolezza – Giudizio di diritto – Sussistenza



Se l’identificazione degli elementi di fatto dell’accordo è compito del giudice del merito, la valutazione di liceità e di meritevolezza del patto è giudizio di diritto. Ciò posto, tanto più quando si tratti di soggetti entrambi imprenditori, che abbiano concordato un regolamento pattizio nel pieno esercizio dell’autonomia negoziale privata, ogni intervento giudiziale ex art. 1322 cod. civ. – col suo effetto d’autorità rispetto ad equilibri negoziali liberamente contrattati – non può che essere del tutto residuale. Il controllo del giudice sul regolamento degli interessi voluto dai soggetti, se mira a limitare l’esercizio dell’autonomia privata, non deve però perdere di vista che il principio generale è quello della garanzia costituzionale ex art. 41 Costituzione. Si rivela un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. al finanziamento dell’intrapresa societaria, ove la meritevolezza è dimostrata dall’essere il finanziamento partecipativo correlato ad un’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario. Il patto leonino si può ravvisare solo in presenza di una esclusione totale e costante dalle perdite e dagli utili e solo quando questa non integri una funzione autonoma meritevole di tutela. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)