Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20178 - pubb. 11/01/2018

Fallimento dell’associante e diritto dell’associato di far valere nel passivo il proprio credito

Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19937. Pres., est. Nappi.


Associazione in partecipazione – Fallimento dell’associante – Diritto dell’associato di far valere nel passivo il proprio credito – Fondamento



In tema di associazione in partecipazione, nel caso di fallimento dell’associante, che determina lo scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 77 l. fall., l’associato ha diritto di far valere nel passivo del fallimento il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico, costituendo elemento essenziale del contratto, come si evince dall’art. 2549 c. c., la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili di impresa e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa. (massima ufficiale)


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