Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20182 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 2017, n. 19751. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Rimesse bancarie - Natura non solutoria - Eccepita sussistenza di un contratto di apertura di credito - Onere della prova gravante sulla banca eccipiente - Risultanze del libro fidi - Non decisività - Fondamento

Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria - Operazioni bilanciate - Configurabilità - Condizioni - Accordi tra banca e cliente - Destinazione a prelievi o pagamenti specifici - Necessità - Prova - Anche "per facta concludentia" - Ammissibilità



In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, non può fondare la relativa prova sulle sole risultanze dell'estratto del libro fidi, il quale, al più, attesta l'esistenza della delibera della banca alla concessione di un finanziamento; né tale conclusione viola l'art. 2710 c. c. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - presupponendo l'applicazione della norma in parola che le risultanze delle quali la parte intende avvalersi siano contenute in uno dei libri contabili obbligatori. (massima ufficiale)

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. (massima ufficiale)


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