ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20188 - pubb. 11/01/2018.

.


Cassazione civile, sez. VI, 09 Agosto 2017. Est. Di Marzio.

Fallimento – Domanda di risoluzione del contratto a fine di risarcimento del danno proposta prima del fallimento – Art. 24 l. fall. – Proposizione in via incidentale in sede di opposizione allo stato passivo – Ammissibilità


Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con riferimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l.fall., e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo. (massima ufficiale)

Il testo integrale