Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20197 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. VI, 27 Luglio 2017, n. 18682. Est. Ferro.


Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 c.c. - Inapplicabilità. Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 c.c. - Inapplicabilità. Art. 2710 c.c. - Contenuto - Ambito applicativo - Individuazione - Applicabilità con riguardo al curatore agente in revocatoria - Esclusione - Fondamento



L'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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