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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20224 - pubb. 18/07/2018.

Continuità aziendale: liquidazione di tutti i cespiti che non risultino necessari e funzionali all'esercizio dell'impresa e affitto ponte


Appello di Genova, 06 Luglio 2018. Est. Maria Margherita Zuccolini.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Liquidazione di tutti i cespiti mobiliari e immobiliari che non risultino strettamente necessari e funzionali all'esercizio dell'impresa

Continuità indiretta – Cessione dell’azienda sia preceduta dall'affitto c.d. ponte


Nel concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l. fall., la prosecuzione dell'attività caratteristica può tollerare anche la liquidazione di tutti i cespiti mobiliari e immobiliari che non risultino strettamente necessari e funzionali all'esercizio dell'impresa, essendo evidente ratio della norma “quella di favorire, per quanto possibile, soluzioni concordatarie non esclusivamente liquidatorie e che non abbiano quale risultato unico quello della progressiva “desertificazione” del tessuto produttivo, imprenditoriale ed occupazionale del paese”.

Il concordato con continuità aziendale non è escluso dal fatto che si tratti di una c.d. continuità indiretta continuità indiretta né dal fatto che la cessione dell’azienda sia preceduta dall'affitto c.d. ponte in quanto spetta al tribunale verificare che la conservazione della realtà aziendale operativa non sia del tutto marginale ovvero meramente di facciata.

Si è pertanto indubbiamente in presenza di un concordato in continuità, ovverosia di un concordato che oggettivamente consente la prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso il conferimento dell'azienda in esercizio alla newco, qualora la prosecuzione, anche alla stregua degli elementi di valutazione forniti dai commissari giudiziali, non risulti affatto di mera facciata o artificiosamente creata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


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