Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20243 - pubb. 01/07/2010

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Appello Milano, 19 Giugno 2018. .


Contratti bancari – Azione di ripetizione indebito – Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca – Onere specifica indicazione rimesse solutorie – Insussistenza



Nel giudizio promosso dal correntista per ottenere la restituzione di indebito l’attore ha l’onere di produrre gli estratti conto e la banca che eccepisca l’intervenuta prescrizione della pretesa non deve fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, competendo al giudice, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)