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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20302 - pubb. 31/07/2018.

Contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l.f.: distinzione dalla fattispecie di cui all’art. 72 l.f. e patto di compensazione


Tribunale di Perugia, 18 Luglio 2018. Pres., est. Rana.

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l.f. – Distinzione dalla fattispecie di cui all’art. 72 l.f.

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l.f. – Scioglimento – Ambito applicativo

Concordato preventivo – Contratti bancari di conto corrente – Condizioni

Concordato preventivo – Contratti bancari – Patto di compensazione – Compensazione ex at. 56 legge fall. – Esclusione


L'art. 169-bis legge fall. ha portata più ampia dell'art. 72 legge fall. in considerazione: i) del dato letterale che parla di "contratti in corso di esecuzione", concetto, questo, diverso da quello espresso dall'art. 72 (che menziona il "contratto ... ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti") e non richiede che entrambe le parti debbano ancora adempiere alle proprie obbligazioni, ma solo che almeno una delle parti debba completare la propria; ii) la combinazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 169-bis, da cui si ricava che tutte le categorie di contratti ad eccezione di quelli esclusi possono essere oggetto di richiesta di risoluzione; iii) il mancato richiamo, da parte dell'art. 169 legge fall., dell'art. 72 legge fall. che impedisce di utilizzare in via di interpretazione sistematica la seconda disposizione per limitare l'area dei contratti oggetti della prima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento dal contratto ex art. 169-bis legge fall. può essere richiesto per tutti i contratti non espressamente esclusi dalla norma in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nei contratti oggetto di possibile sospensione o scioglimento ex art. 169-bis legge fall. rientrano i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie, anche se la banca (che non ha ancora provveduto all'incasso) abbia già erogato il credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I contratti bancari autoliquidanti possono essere oggetto di sospensionescioglimento e ex art. 169-bis legge fall. e con essi anche la relativa clausola o patto di "compensazione" con conseguente impossibilità da parte della banca di incamerare i pagamenti ricevuti da terzi compensandoli ex at. 56 legge fall. con lo scoperto di conto corrente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Valerio Giungi


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