Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20395 - pubb. 11/01/2018

Inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo

Cassazione civile, sez. VI, 23 Dicembre 2011, n. 28553. Est. Ceccherini.


Decreto ingiuntivo - Successiva dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto - Opponibilità del decreto alla massa dei creditori - Esclusione - Condizioni di efficacia - Dichiarazione di esecutorietà - Necessità - Fondamento



La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all'epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

Premesso che:

1. - E' stata depositata la seguente relazione a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con decreto in data 22 dicembre 2009 il Tribunale di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da Edilgress s.r.l., a norma dell'art. 98 legge fall., avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della La Torre dell'Orso s.r.l., che aveva respinto la sua domanda d'insinuazione al passivo per un credito portato da decreto ingiuntivo. Il tribunale ha ritenuto il decreto ingiuntivo inopponibile al fallimento, perchè alla data della dichiarazione di fallimento il termine per l'opposizione non poteva ritenersi decorso a causa della nullità della notificazione del decreto al debitore, e perchè in ogni caso il decreto non era munito della dichiarazione di esecutività a norma dell'art. 647 c.p.c., sicchè non aveva acquistato efficacia di giudicato sostanziale. Inoltre non era stata fornita la prova dell'avvenuta stipulazione di un rapporto contrattuale anteriormente alla dichiarazione di fallimento, e della consegna della merce.

"Per la cassazione del decreto ricorre la società creditrice, per tre mezzi d'impugnazione. La curatela fallimentare ha depositato controricorso.

"Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

"Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 647, comma 1 in relazione all'art. 650 c.p.c., comma. Poichè il curatore non aveva proposto opposizione al decreto nel termine di dieci giorni dal deposito della domanda di ammissione al passivo, primo atto dell'esecuzione, la nullità della precedente notificazione non aveva impedito che il decreto acquistasse efficacia di giudicato, con efficacia retroattiva alla data della domanda.

"Il motivo è manifestamente infondato. Per costante giurisprudenza di questa corte, una volta sopravvenuta la dichiarazione di fallimento il decreto ingiuntivo deve considerarsi privo di efficacia nei confronti della massa nell'ipotesi in cui il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso e, dunque, non sia ancora divenuto definitivo il decreto (Cass. 22 settembre 1997 n. 9346), conseguentemente privo dell'indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (Cass. 13 agosto 2008 n. 21565).

"Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 647 c.p.c. Si sostiene che la dichiarazione di esecutorietà non era necessaria, essendo stato il decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo.

"Il motivo, che muove dall'indebita sovrapposizione dell'esecutività del decreto con la sua efficacia di giudicato sostanziale, ricollegabile esclusivamente al provvedimento di cui all'art. 647 cpv. c.p.c., è manifestamente infondato, essendo contraddetto dal precedente di questa corte già citato nel provvedimento impugnato (Cass. 26 marzo 2004 n. 6085).

"Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2710 e 2697 c.c.. Si sostiene che la prova dell'esistenza del rapporto negoziale sottostante alla pretesa era offerta dall'estratto autentico del registro IVA vendite con certificazione notarile di regolare tenuta, facente prova tra imprenditori a norma dell'art. 2710 c.c..

"Il motivo è manifestamente infondato. E' da premettere che la certificazione notarile alla quale si fa riferimento non è indicata specificamente nel ricorso come documentazione sulla quale il ricorso stesso sarebbe fondato, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6, nè è stata prodotta a norma dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass. Sez. un. 31 ottobre 2007 n. 23019, e 31 ottobre 2007 n. 23019).

Essa, peraltro, dimostrerebbe solo l'anteriorità della fattura alla dichiarazione di fallimento, ma non fornirebbe la prova del fondamento della pretesa. Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'art. 2710 c.c. non è applicabile nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca - non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, bensì - nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito (v. Cass. 26 gennaio 2006 n. 1543; 10 gennaio 2003 n. 142 e Cass. 21 dicembre 2005 n. 28299, richiamate dalla ricorrente, si riferiscono all'opposto caso del curatore fallimentare che, agendo in revocatoria, voglia servirsi delle scritture contabili tenute dall'imprenditore fallito al fine di provare i fatti costitutivi della domanda).

"Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., n. 5". 2. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

 

Motivi della decisione

3. - Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. - Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso è correlato all'esistenza di precedenti.

 

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011.