Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20399 - pubb. 11/01/2018

Ammissione con riserva: apposizione della esatta condizione all'ammissione del credito

Cassazione civile, sez. VI, 30 Ottobre 2013, n. 24539. Est. De Chiara.


Stato passivo - Ammissione con riserva - Circostanza condizionante erroneamente indicata dal creditore - Rigetto della domanda - Esclusione - Fondamento - Apposizione della (esatta) condizione all'ammissione del credito - Potere officioso del giudice di merito - Fattispecie



In tema di formazione dello stato passivo, l'apposizione di una condizione all'ammissione del credito costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo una domanda di insinuazione, può sia apporvi una condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, sia rettificare l'indicazione della circostanza condizionante ivi erroneamente prospettata. (Così statuendo, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, reiettivo di un'opposizione ex artt. 98 e 209 legge fall. riguardante l'invocata ammissione del credito di regresso di un fideiussore al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa apertasi nei confronti del debitore garantito, perché dal primo condizionata all'esito del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. vertente su quel credito, invece che, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, legge fall., al totale soddisfacimento del creditore principale). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Svolgimento del processo

1. - La Bene Banca - Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c.a.r.l. prestò fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da CAF Cooperativa Autocisternisti Fossano s.c.a.r.l. nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a.

A fronte dell'inadempimento di CAF, Autostrade per l'Italia notificò alla banca un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma per l'importo complessivo di Euro 3.405.140,96, avverso il quale l'intimata propose opposizione. Essendo stata poi disposta la provvisoria esecutività del decreto, la banca pagò con riserva la somma ingiunta e insinuò il corrispondente credito di regresso, condizionatamente all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, al passivo della liquidazione coatta amministrativa apertasi nei confronti di CAF prima dell'esecuzione del pagamento.

I commissari liquidatori respinsero l'insinuazione della banca ed ammisero invece al passivo l'intero importo del credito vantato da Autostrade per la causale di cui trattasi, pari ad Euro 22.383.141,04.

La banca propose quindi sia impugnazione del credito ammesso di Autostrade, chiedendone - limitatamente all'importo di Euro 3.405.140,96, saldato da essa impugnante - l'ammissione solo condizionatamente all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia opposizione avverso l'esclusione del suo credito di regresso, chiedendo l'ammissione del medesimo ancorchè con la predetta condizione.

Il Tribunale di Cuneo ha respinto sia l'impugnazione che l'opposizione. Posto che il pagamento eseguito dalla banca in favore di Autostrade era solo parziale, ha osservato che, per un verso, la creditrice principale aveva diritto di concorrere incondizionatamente per l'intero suo credito sino al totale pagamento del medesimo, a norma dell'art. 61, comma 1, L. Fall., e che, per altro verso, non l'esito del giudizio di opposizione, come sostenuto dalla banca, bensì la totale soddisfazione della creditrice condizionava il concorso del credito della banca, a norma del comma 2 del medesimo articolo.

2. - La Bene Banca ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui CAF e Autostrade per l'Italia hanno resistito con distinti controricorsi.

Con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il consigliere relatore ha proposto dichiararsi inammissibili i motivi di ricorso.

Tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite. Il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

 

Motivi della decisione

3. - i due motivi di ricorso, entrambi attinenti alla opposizione a stato passivo, sono connessi e vanno pertanto esaminati congiuntamente.

3.1. - Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 93, L. Fall. per avere il Tribunale rigettato l'opposizione a stato passivo per una ragione preliminare - l'omessa esatta indicazione della condizione cui era subordinata l'ammissione al passivo del credito della banca - quando invece avrebbe dovuto esaminare la domanda nel merito, presentando la stessa tutti i requisiti di cui all'art. 93 L. Fall. e considerato che la mancata o erronea indicazione della condizione cui sottoporre l'ammissione con riserva non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

3.2. - Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 61 L. Fall. e art. 113 c.p.c., per non essersi il Tribunale pronunciato sulla fondatezza della domanda a causa della mancata indicazione dell'evento condizionante l'ammissione del credito al passivo, laddove è lo stesso art. 61, comma 2, L. Fall. a specificare che detto evento consiste nell'integrale soddisfacimento del creditore e la banca aveva specificato che l'ammissione era condizionata anche all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo giustamente superflua l'indicazione della condizione già prevista dalla legge.

3.3. - Tali motivi sono anzitutto ammissibili, dovendosi ritenere gli stessi attinenti - contrariamente a quanto ritenuto nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. - alla ratio della decisione impugnata. Essi sono altresì fondati.

Il Tribunale, infatti, non poteva, per negare l'ammissione del credito della banca al concorso, far leva sulla erroneità della circostanza condizionante indicata dalla creditrice, atteso che l'apposizione della (esatta) condizione all'ammissione del credito è potere officioso del giudice di merito: come egli può accogliere una domanda di ammissione pura a semplice apponendovi d'ufficio la condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, così può rettificare l'indicazione della circostanza condizionante eventualmente indicata in maniera erronea dal creditore. Nella specie, pertanto, ben si sarebbe potuto ammettere al passivo il credito - ove sussistente - della banca fideiubente con la condizione, prevista dalla legge, dell'integrale soddisfazione della creditrice principale.

4. - Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Cuneo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013.