Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20403 - pubb. 04/09/2018

Il giudice può liquidare in via equitativa il rimborso delle spese di viaggio per il lavoratore trasferito

Tribunale Cassino, 24 Maggio 2018. G.O.P. Giuditta Di Cristinzi.


Contratto di lavoro subordinato – Lavoratori addetti al settore elettrico – Trasferimento a sede distante oltre 30 km da quella di provenienza – Spettanza del rimborso delle spese di viaggio – Sussiste – Assenza di documentazione – Liquidazione equitativa – Ammissibilità



In difetto della puntuale prova delle spese concretamente sostenute, al fine di una liquidazione in via equitativa del compenso per spese di viaggio spettante al lavoratore trasferito in una nuova sede di lavoro distante almeno 30 km da quella di provenienza, si può fare affidamento su quanto riconosciuto al lavoratore dall’azienda in occasione di un precedente trasferimento presso la medesima sede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta omissis

Oggetto: compenso per spese di viaggio ex art. 42 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico

Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi e a verbale, da intendersi qui integralmente riportate.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.05.20xx, D.C.F. si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato assunto, in data X.X.2011, dalla A.A.A. S.p.A., successivamente trasformata in A.A.A. s.r.l., con sede in Terni alla via G. B. n. X, presso l’unità produttiva di PPP; di essere stato inquadrato quale impiegato di livello B1 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, con mansioni di addetto al supporto tecnico; di essere stato trasferito, a far data dal 1.1.2012 presso l’unità produttiva di S.V.L.; che per tale trasferimento gli era stato riconosciuto un importo mensile pari ad € 400,00, erogato quale rimborso forfettario delle spese di raggiungimento della nuova sede; di aver sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale con il quale si definiva un contenzioso in corso relativo alla data di costituzione del rapporto e, all’art. 10, si conveniva il trasferimento dalla sede di lavoro di S.V.L. a quella di PPP entro il mese di luglio 20XX, con conseguente revoca dell’erogazione dell’indennità di trasferta pari ad € 4.800,00 annui; di aver pattuito un super minimo non riassorbibile di € 4.200,00 annui e la rinuncia ad ogni pretesa in ordine al trasferimento; di essere stato nuovamente trasferito presso l’unità produttiva di S.V.L. in data 1.12.20XX; di aver cercato di raggiungere con la società un accordo al fine di vedersi riconosciuto un compenso riferito alle maggiori spese di viaggio, rimasto senza esito positivo; di aver esperito tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e 31 della L. 183/2010 al fine di concordare il compenso per le maggiori spese di viaggio previsto dall’art. 12 del CCNL applicato al rapporto; che la società gli comunicava di non ritenere dovuto alcun ulteriore trattamento economico.

Tanto premesso, chiedeva di accertare il diritto a percepire un compenso per maggiori spese di viaggio, previsto dall’art. 42 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18.2.20XX, con decorrenza dall’1.12.20XX a seguito di trasferimento della sede di lavoro di PPP alla sede di S.V.L.; determinare il compenso previsto dall’art. 42 del CCNL sulla base delle spese per il carburante e il pedaggio autostradale, in € 9.120,00 annue dall’1.12.20XX al 30.04.20XX o, in via ancora subordinata, sulla base delle tabelle Aci, in € 11.577,28 dall’1.12.20XX al 30.04.20XX; condannare la società al pagamento della somma dovuta per 17 mesi di trasferta decorsi dal 1.12.20XX al 30.04.20XX per costo del carburante pedaggi autostradali o, in subordine, al pagamento della somma di € 17.892,16 sulla base della tabella Aci per 17 mesi di trasferta decorsi dall’1.12.20XX al 30.04.20XX; in via subordinata, accertare il diritto del ricorrente a percepire il compenso per le maggiori spese di viaggio, previsto dall’art. 42 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18.2.2013, con decorrenza dall’1.12.2014 a seguito di trasferimento dalla sede di lavoro di PPP alla sede di S.V.L.; determinare il compenso previsto dall’art. 42 del CCNL in via equitativa in applicazione dell’art. 432 c.p.c.; condannare la società al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme dovute ex art. 42 del CCNL dalla maturazione mensile del credito al saldo; condannare la società al pagamento delle spese e competenze professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% e contributo unificato.

Si costituiva in giudizio A.A.A. Srl, contestando la fondatezza delle richieste attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare faceva rilevare che “il sig. D.C., residente in Roma, veniva assunto dalla società in forza di Sentenza di Tribunale di Roma n. XX/XXXX, con decorrenza 1.11.20XX ed inquadrato al livello B1 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, con sede di lavoro presso l’unità produttiva di PPP; che, successivamente, dall’1.01.20XX, lo stesso veniva trasferito presso l’unità produttiva di S.V.L.; che a titolo di corrispettivo per maggiori spese connesse al trasferimento di sede, gli veniva assegnato l’importo di €.400,00 lordi mensili; con verbale di conciliazione del 20.06.20XX veniva disposto un nuovo trasferimento presso l’unità produttiva di PPP e, contestualmente, la revoca dell’indennità di €.4.800,00 annui, precedentemente erogati in favore del ricorrente, nonché all’attribuzione di un superminimo non assorbibile pari ad €.4.200,00 lordi annui; che, dal mese di ottobre 20XX al mese di novembre 20XX il sig. Di Carlo aveva svolto la propria attività lavorativa presso il Centro Gestionale di VVV, sito all’interno dello stesso territorio del Comune di Roma, ove risultava residente, continuando a percepire un importo lordo di €.4.800,00, pur in assenza della condizione presupposta dall’accordo conciliativo stesso, ossia lo svolgimento dei attività lavorativa presso una sede distante da quella di residenza; che, a partire dal 1.1.2014, il sig. D.C. riprendeva la propria attività lavorativa presso l’Unità produttiva di S.V.L., con mansioni di impiegato tecnico; che, in data 25.10.2015, si teneva un incontro tra la Società ed i rappresentanti sindacali CGIL, durante il quale la Società manifestava una possibile ipotesi conciliativa anche di natura economica; che, con successiva nota del 21.03.2016, la Società comunicava ai legali del ricorrente di non aderire a tale procedura e di non dover corrispondere alcun trattamento economico in suo favore”.

Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità e l’inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 414, comma 1, n. 3-4, c.p.c., nonché per genericità dei fatti allegati nel ricorso e per carenza di supporto probatorio in relazione alle domande di pagamento spiegate; in via principale, il rigetto della domanda; in via meramente subordinata, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, la propria condanna alla minore somma ritenuta di giustizia.

Nel corso del giudizio veniva escusso un teste di parte resistente, nonché disposto interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, sig. M.P., raccolto all’udienza del 15.06.2017.

All’esito, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, letto in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.

Il ricorrente veniva assunto dalla società A.A.A. p.A. in data 1.11.20XX, presso la sede di PPP. Successivamente, la società disponeva il suo trasferimento presso l’unità produttiva di S.V.L., a far data dal 1.01.20XX. Contestualmente, gli riconosceva un rimborso forfettario delle spese per il raggiungimento presso la nuova sede pari ad € 400,00 lordi mensili. Con verbale di conciliazione del 20.06.20XX, il ricorrente veniva nuovamente trasferito alla sede di PPP con conseguente revoca dell’indennità di €.400,00 lordi mensili, già erogata in suo favore, e attribuzione di un superminimo non assorbibile di €.300,00 lordi mensili. Il sig. D.C., inoltre, continuava a percepire tale importo anche successivamente al nuovo trasferimento presso l’unità di S.V.L., avvenuta in data 1.12.20XX. Infatti, la corresponsione di tale importo risultava anche dall’esame della busta paga di settembre 2016.

Prima di tutto, è utile precisare che la retribuzione del lavoratore è composta da un insieme di elementi stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi ai vari livelli, dall’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e da compensi erogati unilateralmente dal datore di lavoro.

Tali elementi, poi, possono essere distinti in elementi essenziali ed elementi accessori; tra questi ultimi ricorrono i superminimi. A seconda di quanto stabilito dalle parti, inoltre, i superminimi possono essere assorbibili (il cui trattamento si riduce proporzionalmente in caso di aumento della retribuzione) e non assorbibili (il trattamento resta invariato nell’ipotesi di aumento della retribuzione).

Nel caso che ci riguarda, il ricorrente veniva inquadrato al livello B1 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico. Per quanto riguarda la regolamentazione dei trasferimenti, questa è contenuta nell’art. 42 del CCNL. In particolare, tale norma al punto 7 lett. b) stabilisce che nel caso di trasferimento in una nuova sede di lavoro distante almeno 30 km da quella di provenienza, al lavoratore “sarà corrisposto per 6 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio” determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfettari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito mandato.”

Dunque, in base a tale disposizione, già in occasione del primo trasferimento presso la sede di S.V.L., al ricorrente veniva assegnato l’importo di € 400,00 a titolo di corrispettivo per maggiori spese connesse al trasferimento di sede, indennità poi revocata con conseguente attribuzione di un superminimo non assorbibile pari ad € 350,00 mensili (ovvero € 4.200,00 annui) a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione con il quale veniva disposto un nuovo trasferimento presso l’unità di PPP.

In sede di ricorso volto ad ottenere il diritto al riconoscimento del compenso per le maggiori spese di viaggio ex art. 42 CCNL, il ricorrente formulava le sue richieste (sulla base delle spese per il carburante e per il pedaggio autostradale o, in via subordinata, sulla base delle tabelle ACI) senza, però, che queste fossero suffragate da un’allegazione documentale. Né chiedeva una CTU volta a definire l’esatto ammontare della somma di rimborso.

Tale richiesta afferente il “rimborso spese per il mezzo di trasporto”, tra l’altro, veniva contestata da parte resistente, stante la mancanza di documentazione quale, ad esempio, le ricevute volte a dimostrare il pagamento dei pedaggi autostradali, il modello di veicolo utilizzato ed il tipo di carburante necessario.

Per tale motivo, si è ritenuto dover quantificare le domande formulate dal ricorrente in modo equitativo, ossia facendo riferimento a quanto percepito come rimborso forfettario delle spese per il raggiungimento della nuova sede (ossia S. Vittore del Lazio) nel periodo di lavoro effettuato presso tale unità produttiva e, quindi, relativamente al periodo 1/1/20XX-31/7/20XX.

Lo stesso legale rappresentante della società, sig. MP, in sede di interrogatorio formale reso all’udienza del 15.06.2017, confermava l’avvio di una trattativa volta a pattuire un “rimborso forfettario per le maggiori spese di viaggio per il trasferimento nella sede di S.V.L., rimborso tra l’altro non previsto per le sedi di PPP e S.V.L.”. Confermava, altresì, che il ricorrente utilizzava la propria auto per recarsi al lavoro come tutti i lavoratori.

Alla luce di tali complessive emergenze istruttorie, deve, quindi, ritenersi parzialmente fondata la richiesta di liquidazione del rimborso spese di viaggio.

In difetto della puntuale prova delle spese concretamente sostenute, al fine di una liquidazione in via equitativa, si è ritenuto di far affidamento su quanto riconosciuto al ricorrente (e confermato dalla società in sede di memoria difensiva) in occasione di un primo trasferimento presso l’unità produttiva di S.V.L. e, quindi, la differenza tra quanto riconosciuto come rimborso spese di viaggio (€ 4.800,00 lordi annui e, quindi, € 400,00 mensili) e l’importo di €.4.200,00 annui quale superminimo non assorbibile.

In virtù dal parziale accoglimento della domanda le spese vengono regolate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l’effetto condanna la società A.A.A. s.r.l. a pagare in favore del sig. D.C.F. la somma di € 850,00, a titolo di rimborso spese di viaggio, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;

2.      compensa le spese di lite nella misura della ½ ponendo la restante ½ - liquidata in euro 800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge - a carico della resistente.

Cassino, 24 maggio 2018

Il GOP

Dott. Avv. Giuditta Di Cristinzi