Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20408 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018. .


Società per azioni – Azione individuale del socio e del terzo di cui all’art. 2395 c.c. – Caratteristiche e distinzione rispetto alle azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. – Incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo – Natura aquiliana della responsabilità – Direzione volontaristica dell’atto – Esclusione



L’azione individuale del socio e del terzo di cui all’art. 2395 c.c. si basa su un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi, che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall’incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa dell’insufficienza patrimoniale causata dall’illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l’azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (cfr., ex pluribus, cass., n. 15220/2010; cass. n. 16416/2007; cass. n. 8359/2007; cass. n. 21130/2008).

In altre parole, l’avverbio "direttamente" consente di delimitare l’ambito di esperibilità dell’azione ex art. 2395 c.c., chiarendo che, se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.

Peraltro, è da tempo pacifica l’interpretazione dell’avverbio direttamente nel senso di un danno immediato, e non già come "attività svolta direttamente" dall’amministratore, con riferimento alla direzione dell’atto contro un soggetto determinato; la coloritura soggettiva dell’avverbio non trova infatti giustificazioni sistematiche, potendosi l’elemento soggettivo della condotta degli amministratori già ricavarsi dalla qualificazione degli atti come dolosi o colposi. D’altra parte, una diversa interpretazione dell’avverbio qualificante l’atto, non consentirebbe all’art. 2395 c.c. di trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui non vi sia un rapporto immediato tra l’amministratore ed il soggetto leso. Proprio l’impossibilità di determinare a priori la categoria di soggetti lesi, da cui deriva anche un elemento a favore della natura aquiliana della responsabilità, impedisce di individuare nell’atto una direzione volontaristica che abbia determinato il danno nella sfera patrimoniale del terzo o del socio (cfr. trib. Roma, sez. spec. impr., 5 giugno 2017). Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell’interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione pone in evidenza che l’unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall’incidenza del danno (cfr., cass. n. 6558/2011; cass. n. 2251/1998; cass. n. 2850/1996). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)