Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20409 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018. .


Azione individuale del socio e del terzo di cui all’art. 2395 c.c. – Natura aquiliana – Conseguenze sul piano probatorio



In ragione della mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che esercitino l’azione di cui all’art. 2395 c.c., l’azione che ne deriva assuma natura extracontrattuale (cfr. cass. n. 15220/2010; cass. n. 6870/2010; cass. n. 4817/1998), per cui, sul piano probatorio, deve ritenersi che ricade in capo al socio o al terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell’amministratore l’onere probatorio in relazione: alla condotta dolosa o colposa dell’amministratore; all’esistenza di un danno che sia qualificabile, da una parte, come diretto (non potendo esso costituire un mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale) e, dall’altra, come ingiusto; al nesso di causalità che deve intercorrere tra l’attività dell’amministratore ed il pregiudizio causato all’attore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)