Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20426 - pubb. 06/09/2018

Concordato preventivo e mutamento dell’attestatore

Appello Firenze, 07 Marzo 2018. Est. Paparo.


Concordato preventivo – Attestazione – Integrazione e modifica – Mutamento dell’attestatore



L’imprenditore che propone istanza di concordato preventivo non può integrare la relazione dell’attestatore con quella di altro professionista o mutare la persona dell’attestatore quando non vi siano modifiche sostanziali della proposta o del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Corte d’Appello Firenze, Sez. I, 7 marzo 2018, n. 538 - Pres. Monti - Est. Paparo.

 

La Corte (omissis).

2. La società ha impugnato con unico atto il decreto e la sentenza ex artt. 18 e 162 l.fall.

- eccependo che l’udienza ex art. 162 2° comma l.fall. si era tenuta non davanti al Tribunale ma davanti al Giudice Delegato osservando che, salva espressa eccezione, la legge fallimentare prevede che si segua lo schema del procedimento a cognizione piena riservato al giudice collegiale; conseguentemente era nulla la sentenza dichiarativa di fallimento perché non (ritualmente) conclusa la fase del concordato preventivo - contestando l’impossibilità di incaricare più di un attestatore perché ciò non era vietato, affermando che vi erano modifiche sostanziali a proposta e/o piano: lo stesso decreto di inammissibilità le trattava (rettifiche fondo rischi, rettifica dell’attivo per individuazione di nuove poste; valorizzazione della partecipazione in ...) e contestando la ritenuta irrilevanza della giustificazione dell’impossibilità del primo professionista; - rilevando che il Tribunale aveva operato una valutazione della fattibilità economica e non giuridica; - contestando dettagliatamente le osservazioni del Tribunale in ordine a valutazione dell’attivo (immobili, rami di azienda, partecipazioni sociali, crediti e lungamente la questione della partecipazione in ...) e del passivo; - deducendo che l’integrazione aveva superato le osservazioni del primo attestatore circa la non analiticità della parte in continuità; - assumendo che il Tribunale non poteva esaminare la questione del credito risarcitorio in quanto spettava al commissario giudiziale - ex art. 172 l.fall. - illustrare le utilità ricavabili da azioni risarcitorie recuperatore o revocatorie; - chiedendo CTU al fine di valutare il superamento della soglia del 20%.

3. Rimasti contumaci i creditori istanti, la Curatela ha resistito assumendo e rilevando che - la prassi -non illegittima- dei Tribunali è nel senso della delegabilità della udienza ex art. 162 l.fall. e nel caso era espressamente delegato un giudice; - nessuna modifica di proposta o piano prevedeva l’addendum, ma solo una nuova stima dei valori; - concordava col Tribunale che non si può cambiare attestatore e rilevava che sul punto la reclamante sostanzialmente non replicava; - il nuovo attestatore aveva stimato (a due giorni di distanza) la percentuale per i chirografari al 30,5%: e che non si capiva di quale attestatore dovevano fidarsi i creditori; anche ammesso che il secondo avesse esaminato documenti non esaminati ma -oltre che non risultare che fossero decisivi- essi erano tutti precedenti la relazione del primo attestatore; - la concessione del termine per un’integrazione del piano è una facoltà e il Tribunale aveva spiegato perché non l’aveva concessa: poteva essere chiesta prima.

La Curatela infine ha replicato dettagliatamente alle osservazioni in punto di attivo/passivo e ha dedotto l’inammissibilità in questa sede di una CTU.

4.1. Deve anzitutto escludersi la fondatezza dell’eccezione relativa all’essersi tenuta l’udienza ex art. 162 2° comma l. fall. davanti al Giudice Delegato e non davanti al Tribunale: invero non vi è ragione per non ritenere delegabili le attività collegiali, come previsto, ad es., dall’art. 350 c.p.c. e considerato comunque che la norma prevede la collegialità solo della decisione.

4.2. Il reclamo deve essere rigettato per la seguente considerazione assorbente. Ritiene invero la Corte che deve essere radicalmente escluso che l’imprenditore che propone istanza di concordato preventivo possa integrare la relazione dell’attestatore con quella di altro professionista o anche mutare la persona dell’attestatore: nel caso, il professionista scelto liberamente dalla società era il dott. B, la cui relazione concludeva col ritenere che la percentuale di soddisfacimento per i chirografi era del 19%, -inferiore dunque a quella del 20% che il testo vigente pro tempore dell’art. 160 l.fall. impone come limite minimo per l’ammissibilità del concordato (e pertanto non si tratta affatto di una valutazione di fattibilità economica, essendo invece propriamente giuridica la conseguenza della modifica contenuta nella novella). Il deposito dell’addendum redatto dal dott. M. alla suddetta relazione deve ritenersi inammissibile, in quanto in questo caso l’attestazione deriverebbe dal combinato disposto della relazione B e dall’addendum M., o meglio da questo, che si pone come una vera e propria nuova attestazione, da cui invece risulta una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 30,55%. Non rileva il fatto che la norma non lo vieti espressamente: si osserva anzitutto che essa usa il singolare (piano e documentazione “devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti... che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo) e non tanto per il riferimento al soggetto (un professionista), ma soprattutto con riferimento all’opera (la relazione).

Ma il rilievo decisivo che non esclude che gli attestatori possono essere due o meglio che vi possano essere due relazioni -e a maggior ragione due relazioni contrastanti- ovvero che sia consentito al debitore istante il concordato preventivo di correggere in qualche modo la relazione dell’attestatore da lui scelto è proprio la ratio del sistema: la legge ha consentito all’imprenditore che intenda proporre un concordato preventivo la libera scelta del professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano fra i soggetti che abbiano i requisiti di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) l.fall. e cioè siano iscritti nel registro dei revisori legali, siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) e siano indipendenti dall’impresa e da coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; ha rimesso cioè al soggetto che chiede un certo provvedimento (da lui evidentemente ritenuto confacente ai suoi interessi, altrimenti non avrebbe avuto motivo di chiederlo) la scelta di colui che deve attestare la conformità della sua domanda ai criteri imposti dalle norme. Pare allora conseguenza minima del principio di responsabilità delle proprie scelte ritenere che egli non possa di sua iniziativa vanificare l’operato del professionista da lui liberamente scelto. Né l’addendum si basa, come affermato dalla reclamante, su modifiche sostanziali della proposta o del piano, il che consentirebbe il deposito di una relazione su di esso, come consentito dalla norma; invero proposta e piano non sono affatto mutati: come è espressamente affermato a p. 4 dell’addendum, il dott. M. ha esaminato ‘nuova documentazione’, sulla cui base ha provveduto ad una diversa valutazione delle poste. Il decreto impugnato ha escluso -in subordine all’argo- mento di cui sopra- la capacità della proposta ad assicurare il pagamento del 20% ai creditori chirografari ma non per questo può dirsi che abbia affermato che la proposta e/o il piano siano stati in qualche modo modificati (circostanza anzi esclusa espressamente: a p. 4 si fa riferimento sempre alla stessa proposta richiamandone le criticità evidenziate nel decreto ex art. 162 l.fall.).