Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20473 - pubb. 14/09/2018

La nullità degli interessi moratori usurari non si comunica agli interessi corrispettivi

Tribunale Como, 17 Luglio 2018. Est. Petronzi.


Contratto di mutuo – Usura – Tasso di mora usurario – Comunicabilità nullità interessi moratori agli interessi corrispettivi – Gratuità del mutuo – Esclusione



Nel contratto di mutuo, la nullità che colpisce la pattuizione degli interessi moratori che superino il tasso soglia non inficia la validità della clausola degli interessi corrispettivi, i quali, se inferiori al tasso soglia, restano dovuti. (Nel caso di specie il Tribunale di Como -  pronunciandosi in sede di reclamo proposto dal debitore avverso il provvedimento del G.E. che aveva rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. del processo esecutivo formulata unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c. - ha affermato di non condividere la tesi della comunicabilità della nullità del tasso di interesse di mora – in quanto usurario – al tasso di interesse corrispettivo, giacché tale soluzione implica la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, rappresentando un privilegio irragionevole per il debitore che non adempie l'obbligo restitutorio su di lui gravante). (Curzio Fossati) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Curzio Fossati


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