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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20476 - pubb. 15/09/2018.

Non va provato, in quanto notorio, il danno da relazione per la morte del giovane figlio


Cassazione civile, sez. III, 19 Luglio 2018. Est. Anna Moscarini.

Risarcimento del danno – Da morte di un congiunto – Figlio in giovane età – Prova del danno – Fatto notorio


Il danno morale inteso come sofferenza interiore si affianca alla lesione fisio-relazionale, finendo per comporre il danno alla persona da liquidare unitariamente e compiutamente. Se è vero che di tali componenti occorre dare la prova, si può ritenere che, rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane età, appartenga al notorio l’esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

I.G., A.G. e I.M.R., in qualità di congiunti ed eredi di I.M., convennero in giudizio nel marzo del 2009, dinanzi al Tribunale di Cuneo, Direct Line Insurance S.p.A. e N.D., impresa assicuratrice e conducente dell'autovettura Volvo 850 SV, per sentirli dichiarare responsabili del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) in cui persero la vita I.M. e B.M.R. - questa seconda trasportata sul motociclo condotto dal primo - i quali vennero investiti violentemente dall'autovettura condotta dal N. che aveva invaso la loro corsia di marcia. Gli attori chiesero il risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.650.000. Costituitosi il contradditorio con la compagnia e integrato il medesimo nei confronti degli eredi della trasportata, il Tribunale, acquisita una CTU svolta in sede penale, accertò che l'autovettura condotta dal N. invase la carreggiata opposta e che il punto d'urto si collocò all'interno della corsia di pertinenza del motociclo sicchè la responsabilità esclusiva del sinistro fosse da ritenere imputabile al N.. Il Tribunale, in applicazione delle Tabelle di Milano, liquidò in favore dei congiunti di I.M. una somma di Euro 200.000 per ciascun genitore, Euro 80.000 in favore della sorella, Euro 4.000 iure hereditatis per danni al motociclo e uguali importi nei confronti dei genitori della trasportata B., oltre il danno non patrimoniale iure proprio subito da B.I. (congiunto) accertato con la CTU (Euro 119.781,67); negò la liquidazione del danno tanatologico iure hereditatis in favore dei congiunti di B.M.R., scomputò gli acconti, negò che i congiunti potessero fruire del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni reddituali dei figli defunti.

La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dagli eredi I., in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò i convenuti all'ulteriore pagamento della somma di Euro 3.000 per danni patrimoniali (spese funeratizie) oltre interessi e spese di lite. Avverso quest'ultima sentenza gli eredi I. propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Direct Line Insurance.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 del punto 1 della sentenza impugnata. In sostanza i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto solo il danno parentale e non anche quello morale in quanto il danno morale soggettivo e la sofferenza dei prossimi congiunti del defunto non sarebbero stati provati.

1.2 La pronuncia, che pure dichiara di volersi porre nel solco degli insegnamenti di questa Corte, non pare in realtà ad essa conforme, in quanto di quella giurisprudenza viene esaltato solo il criterio della omnicomprensività ed unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, finalizzato ad evitare duplicazioni, ma non se ne recepiscono i principi cardine che esigono adeguata protezione per ciascuna delle lesioni prodotte alla sfera della persona.

Il motivo è fondato per quanto di ragione nei termini di cui si dirà.

Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. in motivazione) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni, come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui novellata rubrica (titolata "danno non patrimoniale", in sostituzione della precedente "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sè, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

Nella valutazione del danno in parola, ma non diversamente da quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sè").

La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo rid quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. "dinamico-relazionale".

In tale quadro ricostruttivo, occorre distinguere il danno alle componenti dinamico-relazionali della vita del danneggiato dalla differente ed autonoma valutazione della sua sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., lett. e).

La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766).

Posto quanto sopra, è evidente che, nella fattispecie qui in scrutinio, la corte territoriale ha male interpretato la giurisprudenza sull'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, omettendo di dare distinta considerazione e valutazione al danno morale inteso come sofferenza interiore che si affianca alla lesione fisio-relazionale, finendo per comporre il danno alla persona da liquidare unitariamente tanto quanto compiutamente. Ora, se è vero che di tali componenti occorre dare la prova, si può ritenere che, rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane età, appartenga al notorio l'esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti. Il primo motivo va pertanto accolto per quanto di ragione.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 315, 433, 230bis, 1123 e dell'art. 2043, 2059, 2056 c.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 del punto 2 sentenza impugnata. Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di applicare i valori che si collocano a metà della forbice prevista dalle tabelle di Milano, tenuto conto dell'età della vittima, delle circostanze del decesso, dell'assenza di rapporto di coabitazione.

2.1. Va preliminarmente osservato che il motivo denuncia congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, si tratta in realtà di un vizio motivazionale inammissibile perchè formulato in termini di omessa ed insufficiente motivazione, non più sindacabili in cassazione. In ogni caso la sentenza ha motivato adeguatamente sul punto relativo alla media della forbice, sicchè il motivo ripropone un apprezzamento di merito inammissibile in questa sede.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e dell'art. 2043, 2059, 2056 c.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 capo 3 della sentenza impugnata. Censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità della rivalutazione della somma indicata a titolo di risarcimento del danno.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè la mancata devalutazione/rivalutazione della somma risarcibile non è stata censurata in appello, sicchè la questione è nuova.

4. Con il quarto motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e dell'art. 2043, 2059, 2056 c.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, punto 4 della sentenza impugnata - censura la pretesa mancata pronuncia sul danno costituito dalle spese necessarie per il trasporto della salma da Cuneo ad Avellino e di quelle necessarie per la sepoltura.

4.1. Il motivo è in parte inammissibile per erronea formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in parte infondato perchè la sentenza ha motivato sul punto adeguatamente.

5. Il quinto motivo - omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 circa la liquidazione dei compensi di primo grado ex D.M. n. 140 del 2012, relativo alle spese liquidate - è pure infondato.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, rigettati gli altri, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2018.