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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20484 - pubb. 18/09/2018.

Compiti del Commissario straordinario di gestione dell’impresa e di amministrazione dei beni


Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18151. Est. Pazzi.

Amministrazione straordinaria – Compiti del Commissario straordinario – Mera attuazione del programma – Esclusione – Concorrente obbligo di gestione dell’impresa e di amministrazione dei beni – Sussistenza – Inosservanza – Conseguenze


In applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 270 del 1999, a seguito del conferimento dell'incarico, il Commissario dell'amministrazione straordinaria non è tenuto soltanto all'attuazione del programma di cui all'art. 54 d.lgs. cit., ma anche alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore dapprima in attesa dell'autorizzazione all'esecuzione di tale programma e poi, una volta intervenuta l'autorizzazione, in funzione della migliore attuazione dello stesso, sicché, essendo il rapporto equiparabile a un mandato nell'interesse del ceto creditorio, in caso di violazione del dovere di corretta e regolare amministrazione secondo i generali principi della materia, è configurabile una responsabilità di natura contrattuale, regolata dall'art. 1218 c.c. (massima ufficiale)

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