Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20500 - pubb. 20/09/2018

Riassunzione: verifica della volontà di proseguire il giudizio configurabile anche implicitamente

Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2018, n. 20068. Est. Cavallari.


Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Qualificazione come atto di riassunzione o introduttivo di un nuovo giudizio - Criteri - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem"



Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso. (massima ufficiale)


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