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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2054 - pubb. 05/03/2010.

Mutuo fondiario, simulazione, revocatoria e bancarotta preferenziale


Tribunale di Nola, 18 Giugno 2008. Est. Quaranta.

Mutuo fondiario – Mutuo di scopo – Esclusione.

Mutuo fondiario – Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari – Negozio in frode alla legge – Esclusione.

Mutuo fondiario – Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari – Simulazione – Esclusione – Atto anormale – Revocabilità ex art. 67, comma 1, legge fall..

Mutuo fondiario – Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari – Bancarotta preferenziale – Presupposti.


Il contratto di mutuo fondiario previsto dal TUB non presenta le caratteristiche proprie del mutuo di scopo; la sua utilizzazione può quindi essere diretta alle più svariate finalità, senza che se ne possa affermare la nullità qualora le parti perseguano uno scopo diverso da quello dichiarato nel contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La stipulazione di un mutuo fondiario al fine di rendere privilegiato un credito di natura chirografaria non configura un’ipotesi di frode alla legge perché manca una norma imperativa che vieti tale operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di un mutuo fondiario indirizzato a realizzare l'estinzione di un pregresso rapporto obbligatorio chirografario intercorrente tra la banca mutuante e il soggetto mutuatario, la fattispecie non integra quella del negozio simulato, quanto un vero e proprio procedimento indiretto, realmente voluto dalle parti al fine di garantire il mutuante - attraverso la sostituzione del precedente credito chirografario con un credito munito di causa di prelazione - dal rischio della dichiarazione di fallimento del mutuatario. Tale operazione provoca tuttavia la lesione della par condicio creditorum ed è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, legge fallimentare, quale atto solutorio anormale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Affinché la stipula di un contratto di mutuo fondiario volto a sostituire un credito chirografario con altro garantito da ipoteca integri il reato di bancarotta preferenziale è necessaria la dimostrazione della consapevolezza nel mutuante di partecipare ad un disegno criminoso diretto a danneggiare i creditori del mutuante in presenza di uno stato di insolvenza prefallimenatre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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